La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2010/670/UE (2) della Commissione stabilisce le norme e i criteri di selezione e attuazione di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro (in seguito «progetti dimostrativi CCS») nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili (in seguito «progetti dimostrativi FER»), coprendo 300 milioni di quote della riserva per i nuovi entranti del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione e determinando i principi di base per la monetizzazione delle quote e la gestione delle entrate.
(2)A causa della crisi economica, per un numero significativo di progetti oggetto di assegnazioni a norma della decisione 2010/670/UE non sarà possibile giungere a una decisione finale di investimento entro 24 mesi dall'adozione della decisione di assegnazione (per i progetti dimostrativi FER) o entro 36 mesi dall'adozione della decisione di assegnazione (per i progetti dimostrativi CCS). Di conseguenza non sarà nemmeno possibile che tali progetti possano entrare in esercizio entro quattro anni dall'adozione della decisione di assegnazione. I termini per la decisione finale di investimento e la data di entrata in esercizio dovrebbero pertanto essere prorogati di due anni. Si dovrebbe altresì applicare un periodo di tolleranza di un anno con riguardo alla data di entrata in servizio.
(3)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La decisione 2010/670/UE è così modificata:
1.l'articolo 9 è così modificato:
a)al primo paragrafo, l'indicazione «24 mesi» è sostituita da «48 mesi»;
b)al secondo paragrafo, l'indicazione «36 mesi» è sostituita da «60 mesi»;
2.l'articolo 11, paragrafo 1, è così modificato:
a)al secondo comma l'indicazione «31 dicembre 2015» è sostituita da «31 dicembre 2017» e l'indicazione «4 anni» è sostituita da «6 anni»;
b)sono aggiunti il terzo e il quarto comma seguenti:
«Qualora il progetto non sia entrato in esercizio entro la relativa data stabilita per tale progetto, tale data è automaticamente prorogata di un anno.
Le decisioni di assegnazione cessano di avere effetti giuridici se il progetto non è entrato in esercizio entro la relativa data di entrata in esercizio di cui al terzo comma. In questo caso è restituito qualsiasi finanziamento versato o trasmesso ai fini dell'erogazione.».
Articolo 2
La presente decisione si applica anche ai progetti dimostrativi CCS e FER per i quali la decisione di assegnazione è stata adottata prima che la presente decisione abbia effetto.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 Febbraio 2015
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_031_R_0011