Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/934 della Commissione del 16 giugno 2022 che dispone la registrazione delle importazioni di determinate ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco.

Eurlex 100

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5 bis,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)Il 17 novembre 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinate ruote di alluminio per autoveicoli originarie del Marocco, in seguito a una denuncia presentata dall'Associazione dei costruttori europei di ruote («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano più del 25% della produzione totale dell'Unione di determinate ruote di alluminio per autoveicoli.

1.PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(2)Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da ruote di alluminio per gli autoveicoli di cui alle voci da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, originarie del Marocco («il prodotto in oggetto»).

(3)Il prodotto in oggetto è attualmente classificato con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo. L'ambito della presente inchiesta è stabilito dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta, menzionata in precedenza.

2.MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

(4)A norma dell'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 19 bis del regolamento di base, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova del fatto che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), del regolamento di base non sono soddisfatti.

(5)La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche esaminato se si fosse verificato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni che, alla luce della collocazione temporale e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

(6)La Commissione ha quindi esaminato gli elementi di prova a sua disposizione alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Per tale esame la Commissione ha fatto affidamento, tra gli altri dati, su quelli relativi alle importazioni indicati nella tabella 1.

2.1.Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul presunto pregiudizio

(7)La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in oggetto dal Marocco siano oggetto di dumping.

(8)L'avviso di apertura del procedimento in questione, pubblicato il 17 novembre 2021, ha messo in evidenza che il margine di dumping calcolato è significativo, vale a dire pari al 14 %. Gli elementi di prova contenuti nella denuncia dimostravano in modo sufficiente, in tale fase, che i produttori esportatori praticano dumping.

(9)La denuncia ha inoltre fornito sufficienti elementi di prova del pregiudizio presunto subito dall'industria dell’Unione, che comprende un calo della quota di mercato e un andamento negativo di altri indicatori chiave di prestazione dell'industria dell'Unione.

(10)Grazie alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'avviso di apertura è un documento pubblico accessibile a tutti gli importatori. Inoltre gli importatori, in quanto parti interessate all'inchiesta, hanno accesso alla versione non riservata della denuncia e al fascicolo non riservato. In base a ciò la Commissione ha ritenuto che gli importatori siano o dovrebbero essere informati delle presunte pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.162.01.0027.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A162%3ATOC

 

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