LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.
(2)Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell’Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell’Unione. Lo scopo di tale valutazione dell’equivalenza è pertanto quello di verificare se le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo interessato assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a un livello di rischio maggiore di quello cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell’Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell’Unione. Pertanto dovrebbe essere preso in considerazione il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell’Unione.
(3)La valutazione dell’equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza dell’Indonesia a quelle dell’Unione dovrebbe basarsi non solo su un’analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Indonesia soggette alla vigilanza dell’Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan, nel seguito «OJK») ma anche su una valutazione del risultato di tali requisiti. La Commissione dovrebbe inoltre valutare l’idoneità di tali requisiti ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione, tenendo conto delle dimensioni del mercato finanziario in cui operano le controparti centrali in Indonesia. Per conseguire un risultato equivalente in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi rispetto alle controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni, il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.
(4)La presente decisione riguarda unicamente l’equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza per le controparti centrali soggette alla vigilanza della OJK e non le disposizioni legislative e di vigilanza per le controparti centrali che prestano servizi di compensazione sul mercato delle merci e sono regolamentate e controllate dalla Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) presso il ministero del Commercio della Repubblica di Indonesia (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) o da controparti centrali gestite e soggette alla vigilanza della Banca d’Indonesia.
(5)L’articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 fissa tre condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.
(6)In base all’articolo 25, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV dello stesso regolamento.
(7)I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Indonesia soggette alla vigilanza della OJK sono stabiliti dalla legge della Repubblica di Indonesia n. 8 del 1995 relativa al mercato dei capitali (nel seguito la «legge sui mercati dei capitali») (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) (2), dal regolamento OJK n. 3/POJK.04/2021 concernente l’organizzazione delle attività nel mercato dei capitali (Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal) (3) e dal regolamento OJK n. 22/POJK.04/2019 concernente le operazioni su titoli (Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek) (4) (nel seguito collettivamente le «regole primarie»). Il regolamento OJK n. 22/POJK.04/2019 dà attuazione alle norme internazionali definite dai Principles for Financial Market Infrastructures (principi per le infrastrutture dei mercati finanziari, nel seguito «PFMI») emanati nell’aprile 2012 dal Committee on Payments and Market Infrastructures (comitato sui sistemi di pagamento e le infrastrutture di mercato, «CPMI») e dall’International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, «IOSCO») (5).
(8)Le controparti centrali devono essere autorizzate dalla OJK. Per ottenere l’autorizzazione a fornire servizi di compensazione, devono soddisfare i requisiti stabiliti dalle regole primarie. Tali requisiti sono integrati da regole e procedure interne della controparte centrale che garantiscono il rispetto di tutte le norme pertinenti dei PFMI.
(9)Pertanto i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Indonesia e soggette alla vigilanza della OJK presentano una struttura a due livelli. Il primo livello è costituito dalle regole primarie che stabiliscono gli obblighi fondamentali che le controparti centrali devono rispettare per essere autorizzate a prestare servizi di compensazione in Indonesia. Il secondo livello è costituito dalle regole e procedure interne della controparte centrale, che quest’ultima dovrà adottare come propri regolamenti in quanto organismo di autoregolamentazione.
(10)Il mercato finanziario indonesiano è notevolmente più piccolo di quello dell’Unione. Pertanto la partecipazione alle controparti centrali autorizzate in Indonesia espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell’Unione. Le regole primarie applicabili alle controparti centrali autorizzate in Indonesia, integrate dalle regole e procedure interne, che impongono il rispetto dei PFMI, attenuano in modo adeguato il livello di rischio inferiore al quale possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione, e possono pertanto essere considerate in grado di conseguire un’attenuazione del rischio equivalente a quella perseguita dal regolamento (UE) n. 648/2012.
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Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.156.01.0053.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A156%3ATOC
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