La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con il suo allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, gli Stati membri vietano l'introduzione nell'Unione del materiale da imballaggio in legno qualora esso non sia stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato, come specificato nella norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 (2) e non sia contrassegnato da un marchio, come indicato in tale norma, che segnali che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a tale trattamento fitosanitario. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva possono tuttavia essere previste deroghe a dette disposizioni sempreché sia stabilito che non esiste alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.
(2)Alcuni materiali da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole effettivamente in uso per il trasporto di munizioni, fabbricate entro il 31 agosto 2007 e originarie degli Stati Uniti, non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con il suo allegato IV, parte A, sezione I, punto 2. Dette scatole sono denominate in appresso «le scatole».
(3)In base alle informazioni fornite dagli Stati Uniti la Commissione ha concluso che le scatole non presentano alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, purché siano soddisfatte alcune condizioni relative all'assenza o alla presenza limitata di corteccia, al trattamento e allo stato di manutenzione delle scatole nonché al loro immagazzinamento e trasporto.
(4)Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a consentire l'introduzione nonché l'immagazzinamento e lo spostamento sul loro territorio delle scatole, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al considerando 3, mentre le disposizioni della direttiva 2000/29/CE dovrebbero applicarsi una volta che le scatole siano vuote.
(5)Al fine di garantire controlli efficaci ed una panoramica dei potenziali rischi fitosanitari, le persone che movimentano o immagazzinano le scatole dopo i controlli previsti nell'articolato dovrebbero dare all'organismo ufficiale responsabile notifica in merito a tale spostamento o immagazzinamento e alle scatole in questione.
(6)Gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente e informare la Commissione quando vengono a conoscenza di una spedizione non conforme alle condizioni di cui al considerando 3. Ai fini della valutazione dell'applicazione della presente decisione essi dovrebbero, su base annuale, fornire alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni sulle importazioni effettuate.
(7)Tenendo conto delle motivazioni della deroga è opportuno autorizzarla per un periodo di tre anni.
(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Autorizzazione a prevedere una deroga
In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con il suo allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione sul loro territorio di materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole effettivamente in uso per il trasporto di munizioni, fabbricate entro il 31 agosto 2007 e originarie degli Stati Uniti d'America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, in appresso «le scatole», che soddisfano le condizioni di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Obbligo di notifica
1.L'importatore notifica, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro o degli Stati membri del punto di entrata e del primo luogo di immagazzinamento, diverso dal punto di entrata, la propria intenzione di introdurre una spedizione.
2.La notifica di cui al paragrafo 1 comprende i seguenti elementi:
a)la data dell'introduzione prevista;
b)un inventario della spedizione interessata che identifica le scatole che ne fanno parte;
c)il nome e l'indirizzo dell'importatore;
d)il punto di entrata dell'introduzione prevista;
e)l'indirizzo del primo luogo di immagazzinamento, diverso dal punto di entrata.
Articolo 3
Controlli da parte degli organismi ufficiali responsabili
L'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro del primo luogo di immagazzinamento, diverso dal punto di entrata, controlla la conformità di un campione rappresentativo di ciascuna spedizione ai seguenti punti dell'allegato:
a) punti 1) e 2), riguardanti l'indicazione dei corrispondenti marchi;
b)punto 4), riguardante l'assenza di corteccia;
c)punto 5), riguardante il tenore di umidità;
d)punto 7), riguardante il documento di accompagnamento.
Articolo 4
Immagazzinamento e spostamento
1.Prima e dopo lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 3, le scatole restano immagazzinate in edifici chiusi.
2.Nel caso in cui le scatole siano movimentate prima o dopo i controlli di cui all'articolo 3, esse sono movimentate in contenitori chiusi o in un involucro a protezione completa.
3.Nel caso in cui le scatole siano movimentate dopo i controlli di cui all'articolo 3, la persona che le movimenta notifica all'organismo ufficiale responsabile o agli organismi ufficiali responsabili il luogo di partenza e il luogo di destinazione nonché le quantità e l'identità delle scatole in questione.
Nel caso in cui, dopo i controlli di cui all'articolo 3, le scatole siano immagazzinate in un luogo diverso da quello in cui tali controlli sono stati effettuati, la persona che le immagazzina notifica all'organismo ufficiale responsabile il luogo di immagazzinamento nonché le quantità e l'identità delle scatole in questione.
Articolo 5
Notifica di non conformità
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri ciascuna spedizione non conforme alle condizioni di cui all'allegato.
Tale notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data in cui l'organismo ufficiale responsabile viene a conoscenza di detta spedizione.
Articolo 6
Comunicazioni relative alle importazioni
Lo Stato membro del primo luogo di immagazzinamento, diverso dal punto di entrata, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 gennaio di ogni anno, le informazioni relative al numero di spedizioni introdotte sul suo territorio e una relazione sui controlli di cui all'articolo 3 effettuati tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.
Articolo 7
Data di scadenza
La presente decisione scade il 31 dicembre 2017.
Articolo 8
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 4 Febbraio 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_030_R_0007