Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/872 della Commissione del 1o giugno 2022 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 288/2014.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 96, paragrafo 9,

visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 11,

previa consultazione del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione (3) stabilisce il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.

(2)Dato che il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha introdotto, in via eccezionale, la proroga della possibilità di applicare temporaneamente un tasso di cofinanziamento del 100 % anche alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) o dal Fondo di coesione, conformemente all'articolo 25 bis, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013, è opportuno modificare di conseguenza il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 e il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014.

(3)Il regolamento (UE) 2022/562 prevede inoltre che le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all'aggressione militare da parte della Russia possano essere finanziate dal FESR o dall'FSE sulla base delle norme applicabili all'altro fondo in conformità all'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, qualora tali operazioni facciano parte di un asse prioritario dedicato. Tale nuova possibilità dovrebbe pertanto riflettersi nel modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014. Dovrebbe in particolare risultare chiara la scelta del fondo che sostiene tali operazioni, che contribuiscono alle priorità d'investimento dell'altro fondo, indipendentemente dal fatto che l'asse prioritario dedicato riguardi il FESR, l'FSE o entrambi.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014.

(5)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

2.L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.152.01.0113.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A152%3ATOC

 

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