Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i Regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)Nella comunicazione dell’11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» («Green Deal europeo») la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva in cui l’obiettivo della neutralità climatica è realizzato entro il 2050 e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. Nella comunicazione del 17 settembre 2020 dal titolo «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa: investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini», la Commissione ha proposto di innalzare l’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ad almeno il 55 % entro il 2030. Tale ambizione è stata avallata dal Consiglio europeo l’11 dicembre 2020 e la valutazione d’impatto che accompagna tale comunicazione conferma che il mix energetico del futuro sarà molto diverso da quello attuale e sostiene la necessità di riesaminare e, se necessario, rivedere la legislazione in campo energetico. Gli attuali investimenti sono chiaramente insufficienti per trasformare e costruire le infrastrutture energetiche del futuro. Ciò implica anche che queste infrastrutture devono essere realizzate per sostenere una transizione energetica europea che comprenda l’elettrificazione rapida, l’incremento della produzione di energia rinnovabile e senza l’utilizzo di combustibili fossili, un crescente uso di gas rinnovabili e a basso tenore di carbonio, l’integrazione del sistema energetico e una maggiore diffusione di soluzioni innovative.

(2)L’attuale obiettivo vincolante a livello di Unione relativo alle energie rinnovabili entro il 2030 pari ad almeno il 32% del consumo di energia finale e un obiettivo principale a livello di Unione relativo all’efficienza energetica pari ad almeno il 32,5% saranno rivisti nel quadro degli obiettivi più ambiziosi del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del Green Deal europeo.

(3)L’accordo di Parigi adottato nell’ambito convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (5) («accordo di Parigi»), fissa l’obiettivo a lungo termine di mantenere l’aumento della temperatura media del pianeta ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l’azione volta a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali e sottolinea inoltre quanto sia importante rafforzare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l’obiettivo di realizzare un’Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi.

(4)Il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l’interoperabilità dei corridoi e delle aree prioritari dell’infrastruttura energetica transeuropea al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per assicurare il funzionamento del mercato interno dell’energia, la sicurezza dell’approvvigionamento e mercati dell’energia competitivi nell’Unione, promuovere l’efficienza energetica e il risparmio di energia e lo sviluppo di forme nuove e rinnovabili di energia nonché promuovere l’interconnessione delle reti energetiche. Il regolamento (UE) n. 347/2013 istituisce un quadro che consente agli Stati membri e ai portatori di interessi di cooperare in un contesto regionale per sviluppare reti energetiche meglio collegate in modo da connettere regioni attualmente isolate dal mercato europeo dell’energia, di rafforzare le interconnessioni transfrontaliere esistenti e di promuoverne di nuove, nonché di contribuire all’integrazione dell’energia rinnovabile. Perseguendo tali obiettivi, il regolamento (UE) n. 347/2013 contribuisce alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e apporta benefici all’insieme dell’Unione in termini di competitività e coesione economica, sociale e territoriale.

(5)La valutazione del regolamento (UE) n. 347/2013 ha chiaramente mostrato che il quadro è stato effettivamente in grado di incrementare l’integrazione delle reti degli Stati membri, di stimolare gli scambi di energia e di contribuire quindi alla competitività dell’Unione. I progetti di interesse comune nel settore dell’energia elettrica e del gas hanno contribuito in modo decisivo alla sicurezza degli approvvigionamenti. Per quanto riguarda il gas, l’infrastruttura ora è meglio collegata e la resilienza dell’approvvigionamento è notevolmente migliorata dal 2013. La cooperazione regionale nei gruppi regionali e tramite una ripartizione transfrontaliera dei costi rappresenta uno strumento importante per l’attuazione dei progetti. Tuttavia, in molti casi la ripartizione dei costi su base transfrontaliera non è riuscita nell’intento previsto di ridurre il divario finanziario dei progetti. Sebbene la maggior parte delle procedure di autorizzazione sia stata accelerata, il processo richiede ancora in alcuni casi tempi lunghi. L’assistenza finanziaria fornita nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa, istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), è stata uno strumento importante in quanto le sovvenzioni per gli studi hanno reso possibile la riduzione dei rischi dei progetti nelle prime fasi di sviluppo, mentre le sovvenzioni per i lavori hanno sostenuto i progetti affrontando le principali strozzature che il finanziamento dei mercati non era riuscito a risolvere in modo adeguato.

(6)Nella risoluzione del 10 luglio 2020 sulla revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (8), il Parlamento europeo ha chiesto una revisione del regolamento (UE) n. 347/2013 che tenga in particolare conto degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione per il 2030 e dei suoi obiettivi di neutralità climatica per il 2050 e del principio dell’«efficienza energetica al primo posto».

(7)La politica in materia di reti transeuropee nel settore dell’energia è uno strumento centrale nello sviluppo di un mercato interno dell’energia ed è necessaria per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo. Per innalzare i livelli di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050, l’Europa avrà bisogno di un sistema energetico più integrato, che si avvalga di livelli più elevati di elettrificazione da ulteriori fonti rinnovabili e a basso tenore di carbonio e della decarbonizzazione del settore del gas. La politica in materia di reti transeuropee nel settore dell’energia può fare in modo che lo sviluppo delle infrastrutture energetiche dell’Unione sostenga la transizione energetica necessaria verso la neutralità climatica in linea con il principio dell’«efficienza energetica al primo posto» e della neutralità tecnologica tenendo conto, al contempo, del potenziale di riduzione delle emissioni nell’uso finale. Può inoltre garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, l’integrazione del mercato e del sistema e la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri, nonché l’energia a un prezzo accessibile per le famiglie e le imprese.

(8)Anche se gli obiettivi del regolamento (UE) n. 347/2013 restano in gran parte validi, l’attuale quadro delle reti transeuropee dell’energia non rispecchia ancora pienamente i cambiamenti previsti per il sistema energetico che deriveranno dal nuovo contesto politico e, in particolare, dagli obiettivi aggiornati per l’energia e il clima per il 2030 e dall’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nell’ambito del Green Deal europeo. Pertanto, tra gli altri aspetti, sia gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici che quelli di adattamento ai cambiamenti climatici devono essere adeguatamente rispecchiati nel quadro delle reti transeuropee dell’energia riveduto. Oltre al nuovo contesto e ai nuovi obiettivi politici, l’ultimo decennio ha assistito a un rapido sviluppo tecnologico. Tale sviluppo dovrebbe essere preso in considerazione nelle categorie di infrastrutture oggetto del presente regolamento, nei criteri di selezione per i progetti di interesse comune nonché nei corridoi e nelle aree tematiche prioritari. Allo stesso tempo, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero incidere sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, in conformità dell’articolo 194 TFUE.

(9)Le direttive 2009/73/CE (9) e (UE) 2019/944 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio forniscono un mercato interno dell’energia. Sebbene siano stati compiuti progressi significativi nella realizzazione di tale mercato, esistono ancora margini di miglioramento, grazie a un migliore utilizzo delle infrastrutture energetiche esistenti, all’integrazione di una quantità sempre maggiore di energia rinnovabile e all’integrazione del sistema.

(10)È necessario aggiornare le infrastrutture energetiche dell’Unione al fine di evitare disfunzioni tecniche e aumentare la resilienza nei confronti di tali disfunzioni, disastri naturali o provocati dall’uomo, effetti negativi dei cambiamenti climatici e minacce alla sicurezza delle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture europee d’importanza fondamentale come enunciato nella direttiva 2008/114/CE del Consiglio (11).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.152.01.0045.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A152%3ATOC

 

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