IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione relativa ad un regime comune di transito («convenzione») (1) è stata conclusa dall’Unione con decisione 87/415/CEE (2) ed è entrata in vigore il 1o gennaio 1988.
(2)A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato congiunto istituito a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della convenzione («comitato congiunto UE-PTC») adotta, mediante decisione, le modifiche alle appendici della convenzione.
(3)All’inizio del 2022 il comitato congiunto UE-PTC deve adottare una decisione sulla modifica delle appendici I, III bis e IV della convenzione.
(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC, poiché la decisione avrà effetti giuridici nell’Unione. Dal momento che il comitato congiunto UE-PTC si riunisce di norma solo una volta all’anno, è opportuno consentire che la posizione dell’Unione sia espressa in una prossima riunione o mediante procedura scritta.
(5)L’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3) e l’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4) sono stati modificati rispettivamente dal regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione (5) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione (6). Tali allegati stabiliscono i requisiti comuni in materia di dati, i formati e i codici per la dichiarazione di transito, al fine di armonizzare più efficacemente i dati comuni per l’archiviazione e lo scambio delle informazioni tra le autorità doganali, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. Tali modifiche erano necessarie per garantire l’interoperabilità tra i sistemi elettronici doganali utilizzati per i diversi tipi di dichiarazioni e notifiche. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’appendice III bis della convenzione, che rispecchia l’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e l’allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
(6)Le modifiche dell’appendice III bis della convenzione hanno richiesto la rinumerazione di paragrafi e sezioni. I riferimenti all’appendice III bis nell’appendice I della convenzione dovrebbero pertanto essere allineati alla nuova numerazione.
(7)L’appendice IV della convenzione stabilisce le norme relative all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti. Tali norme sono importanti in quanto tutelano gli interessi finanziari dei paesi di transito comune, degli Stati membri dell’Unione. È necessario rivedere tali norme al fine di allinearle alle rispettive norme dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella prossima riunione del comitato congiunto UE-PTC o mediante procedura scritta in sede di comitato congiunto UE-PTC si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto UE-PTC accluso alla presente decisione (7).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.151.01.0062.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A151%3ATOC
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