IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, e l’articolo 82, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Assicurare l’accesso effettivo dei cittadini e delle imprese alla giustizia e facilitare la cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare commerciale, e penale tra gli Stati membri sono tra i principali obiettivi dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione sancito dalla parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
(2)È talvolta difficile accedere ai sistemi giudiziari per una serie di motivi, quali procedure legali formalistiche e costose, lunghi ritardi procedurali e costi elevati del ricorso ai sistemi giudiziari.
(3)È quindi importante sviluppare canali adeguati per garantire che i sistemi giudiziari possano cooperare efficacemente in modo digitale. È pertanto essenziale istituire un sistema informatico a livello di Unione che consenta lo scambio elettronico transfrontaliero di dati relativi ai casi in modo rapido, diretto, interoperabile, sostenibile, affidabile e sicuro, sempre nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali. Tale sistema dovrebbe contribuire a migliorare l’accesso alla giustizia e la trasparenza consentendo ai cittadini e alle imprese di scambiare documenti e prove in formato digitale con le autorità giudiziarie o altre autorità competenti, se previsto dal diritto nazionale o dell’Unione. Tale sistema dovrebbe aumentare la fiducia dei cittadini nei confronti dell’Unione e la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie e le altre autorità competenti degli Stati membri.
(4)La digitalizzazione dei procedimenti in materia civile e penale dovrebbe essere incoraggiata al fine di rafforzare lo Stato di diritto e le garanzie dei diritti fondamentali nell’Unione, in particolare facilitando l’accesso alla giustizia.
(5)Il presente regolamento riguarda lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. La cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e le rispettive competenze delle autorità giudiziarie o altre autorità competenti dovrebbero essere intese conformemente agli atti giuridici dell’Unione e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
(6)In precedenza sono stati sviluppati strumenti per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati relativi ai casi, che non hanno sostituito né richiesto modifiche costose ai sistemi di back-end esistenti già istituiti negli Stati membri. Il principale strumento ad oggi sviluppato è il sistema di comunicazione nell’ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati online (e-Justice Communication via Online Data Exchange system) («sistema e-CODEX»).
(7)Il sistema e-CODEX è uno strumento concepito specificamente per facilitare lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Nel contesto di una maggiore digitalizzazione dei procedimenti in materia civile e penale, l’obiettivo del sistema e-CODEX è migliorare l’efficienza della comunicazione transfrontaliera tra autorità competenti e facilitare l’accesso alla giustizia per cittadini e imprese. Fino al passaggio di consegne del sistema e-CODEX all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il sistema e-CODEX sarà gestito da un consorzio di Stati membri e organizzazioni con finanziamenti a titolo dei programmi dell’Unione («entità che gestisce il sistema e-CODEX»).
(8)Il sistema e-CODEX offre al settore della giustizia una soluzione interoperabile per collegare i sistemi IT delle autorità nazionali competenti, come la magistratura, o di altre organizzazioni. Il sistema e-CODEX dovrebbe pertanto essere considerato la soluzione di elezione per una rete di comunicazione interoperabile, sicura e decentrata tra i sistemi IT nazionali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.
(9)Ai fini del presente regolamento, lo scambio elettronico di dati comprende qualsiasi contenuto trasmissibile per via elettronica mediante il sistema e-CODEX, ad esempio testo o registrazioni sonore, visive o audiovisive, sotto forma di dati, file o metadati strutturati o non strutturati.
(10)Il presente regolamento non prevede l’uso obbligatorio del sistema e-CODEX. Al tempo stesso, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire agli Stati membri di sviluppare e mantenere casi pilota.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.150.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A150%3ATOC
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