IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1922/2006 stabilisce che il Consiglio nomini diciotto membri e relativi supplenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per un periodo di tre anni. Per ogni mandato, i membri e i supplenti nominati dal Consiglio devono rappresentare diciotto Stati membri secondo l’ordine di rotazione delle presidenze, con un membro e un supplente nominati da ciascuno Stato membro interessato.
(2)Il regolamento (CE) n. 1922/2006 stabilisce inoltre che i membri e i supplenti del consiglio di amministrazione siano selezionati in modo da garantire i massimi livelli di competenza e un’ampia serie di capacità pertinenti e transdisciplinari in materia di uguaglianza di genere, e che in tale consiglio di amministrazione si miri a realizzare una rappresentanza equilibrata di uomini e donne.
(3)I governi di Ungheria, Polonia, Danimarca, Cipro, Irlanda, Lituania, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovacchia, Malta, Estonia, Bulgaria, Austria, Romania e Finlandia hanno presentato al Consiglio candidature per la nomina di membri e supplenti nel consiglio di amministrazione per il periodo dal 1o giugno 2022 al 31 maggio 2025.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.147.01.0042.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A147%3ATOC
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