Decisione (UE) 2022/830 del Consiglio del 20 maggio 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’UE nella settantacinquesima sessione dell’Assemblea mondiale della sanità.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 168, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Nel settore della sanità pubblica, l’azione dell’Unione, destinata a completare le politiche nazionali, deve indirizzarsi al miglioramento della salute pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione deve comprendere inoltre la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. A tal fine, l’Unione e gli Stati membri devono favorire la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

(2)Il regolamento sanitario internazionale («RSI») (2005) è stato adottato dall’Assemblea mondiale della sanità dell’Organizzazione mondiale della sanità («OMS») il 23 maggio 2005 ed è entrato in vigore il 15 giugno 2007.

(3)Il 3 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/451 che autorizza l’avvio di negoziati a nome dell’Unione europea per un accordo internazionale sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie, e le modifiche complementari del regolamento sanitario internazionale (2005) (1).

(4)Durante la sua settantacinquesima sessione, che inizierà il 22 maggio 2022, l’Assemblea mondiale della sanità è chiamata ad adottare una decisione relativa alla modifica dell’articolo 59 dell’RSI (2005) al fine di abbreviare il periodo necessario per modificare ulteriormente le disposizioni dell’RSI (2005), in particolare riducendo da ventiquattro a dodici mesi il termine per l’entrata in vigore delle relative modifiche, unitamente alle modifiche correlate aventi a oggetto l’articolo 55, paragrafo 3, gli articoli 61 e 62 e l’articolo 63, paragrafo 1, che sono necessarie per rendere tali articoli in linea con le previste modifiche dell’articolo 59 dell’RSI (2005).

(5)A norma dell’articolo 60, lettera b), della Costituzione dell’OMS, l’Assemblea mondiale della sanità può adottare decisioni a maggioranza dei membri dell’OMS presenti e votanti.

(6)L’Unione sostiene l’obiettivo di abbreviare il periodo necessario per modificare ulteriormente le disposizioni dell’RSI (2005) e ritiene che le modiche dell’articolo 59, dell’articolo 55, paragrafo 3, degli articoli 61 e 62 e dell’articolo 63, paragrafo 1, dell’RSI (2005) consentiranno di far fronte all’evoluzione delle necessità più rapidamente nei settori contemplati dall’RSI (2005).

(7)È opportuno stabilire, per le materie di competenza dell’Unione, la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Assemblea mondiale della sanità per quanto riguarda la decisione che l’Assemblea mondiale della sanità è chiamata ad adottare, al fine di modificare l’articolo 59 dell’RSI (2005), nonché . l’articolo 55, paragrafo 3, gli articoli 61 e 62 e l’articolo 63, paragrafo 1, dell’RSI (2005).

(8)La posizione dell’Unione dovrà essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell’Unione che sono membri dell’OMS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel corso della settantacinquesima sessione dell’Assemblea mondiale della sanità per quanto riguarda le modifiche dell’articolo 59 e le modifiche correlate dell’articolo 55, paragrafo 3, degli articoli 61 e 62 e dell’articolo 63, paragrafo 1, dell’RSI (2005) è conforme a quanto disposto nell’allegato della presente decisione.

Eventuali adeguamenti delle modifiche figuranti nell’allegato della presente decisione, che non pregiudichino il raggiungimento dell’obiettivo di tali emendamenti e non comportino l’ulteriore abbreviazione dei periodi generalmente applicabili di cui all’allegato, possono essere concordati dalla Commissione in consultazione con gli Stati membri e senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Gli Stati membri dell’Unione che sono membri dell’Organizzazione mondiale della sanità esprimono congiuntamente a nome dell’Unione la posizione di cui all’articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.147.01.0033.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A147%3ATOC

 

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