LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione (3) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan fino al 31 maggio 2022.
(3)La domanda di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza attiva è stata presentata in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (4). Nonostante che il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 sia stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (5), le disposizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, relative al rinnovo dell’approvazione di dette sostanze attive, continuano ad applicarsi in conformità all’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.
(4)Dato che la valutazione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione di tale sostanza attiva scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare il relativo periodo di approvazione per lasciare il tempo necessario a completare la valutazione.
(5)La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento, si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(7)Data l’urgenza della questione, alla luce dell’imminente scadenza dell’attuale approvazione il 31 maggio 2022, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.146.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A146%3ATOC
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