Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/791 della Commissione del 19 maggio 2022 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1185 per quanto riguarda la notifica dei livelli delle scorte di cereali, semi oleosi e riso.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 223, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (2) determina le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda gli obblighi imposti agli Stati membri in relazione alla notifica di informazioni e documenti pertinenti alla Commissione.

(2)Garantire la qualità dei dati raccolti e diffusi è fondamentale per monitorare e garantire un’adeguata trasparenza del mercato. Gli Stati membri sono quindi tenuti a notificare alla Commissione i dati necessari a perseguire tali finalità.

(3)Sebbene spetti agli Stati membri adottare le misure necessarie per garantire che le informazioni notificate siano pertinenti per il mercato interessato, accurate e complete, la Commissione si avvarrà delle sue competenze settoriali per determinare quali dati siano da pubblicare nei casi in cui gli Stati membri non abbiano notificato le informazioni richieste.

(4)L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia in data 24 febbraio 2022 e le conseguenti perturbazioni del mercato mondiale hanno gettato luce su diverse lacune informative. Le informazioni aggiornate relative ai livelli delle scorte di cereali, semi oleosi e riso, compresi la produzione e i livelli delle scorte di sementi certificate, detenute da produttori, grossisti e operatori pertinenti si sono rivelate essenziali per decidere in merito alle misure pertinenti atte a prevenire e attenuare le perturbazioni del mercato. Gli obblighi di comunicazione dovrebbero quindi essere estesi a tali informazioni.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

(6)Considerato che l’invasione russa dell’Ucraina sta già incidendo sugli scambi e i prezzi dei cereali, dei semi oleosi e del riso, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Agli Stati membri dovrebbe essere dato un tempo sufficiente per elaborare le metodologie e i sistemi operativi per raccogliere le informazioni richieste, pertanto le nuove disposizioni in materia di notifiche di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 dovrebbero applicarsi dal luglio 2022.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 è così modificato:

1)l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Notifica per difetto

Salvo se altrimenti disposto negli atti di cui all’articolo 1, qualora gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi o gli operatori non abbiano notificato alla Commissione le informazioni o i documenti richiesti entro il termine prescritto (“notifica negativa”), si considera che essi abbiano notificato quanto segue:

a)nel caso dei prezzi, un’assenza di informazioni;

b)nel caso di altri dati quantitativi, un valore pari a zero;

c)nel caso di informazioni qualitative, la situazione “nulla da segnalare”.

In tutti i casi, la Commissione decide se il valore per difetto deve essere pubblicato o sostituito da una stima della Commissione e/o dalla menzione della mancata notifica.»;

2)l’allegato III è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.141.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A141%3ATOC

 

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