LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 460,
considerando quanto segue:
(1)È opportuno che il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (2) sia modificato per consentire agli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite di conformarsi meglio, da un lato, al requisito generale di copertura della liquidità per un periodo di stress di 30 giorni di calendario ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato, e dall’altro lato, al requisito per la riserva di liquidità dell’aggregato di copertura relativo alle attività liquide detenute per coprire i deflussi di liquidità netta nel corso dei 180 giorni successivi ai sensi dell’articolo 16 della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Al fine di chiarire alcune delle norme esistenti e di allineare il testo del regolamento delegato (UE) 2015/61 con le definizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva (UE) 2019/2162, si sono ritenute necessarie alcune modifiche aggiuntive.
(2)Il requisito di copertura generale della liquidità ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 e il requisito per la riserva di liquidità dell’aggregato di copertura ai sensi dell’articolo 16 della direttiva (UE) 2019/2162 comportano l’obbligo per gli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite di detenere un certo importo di attività liquide nette per lo stesso periodo di 30 giorni di calendario. Tuttavia per gli enti creditizi non dovrebbe sussistere l’obbligo di coprire gli stessi deflussi con attività liquide diverse per lo stesso periodo. Per affrontare tale sovrapposizione, dovrebbe essere introdotta una nuova modifica al criterio del vincolo nel quadro del requisito generale di copertura della liquidità. Tale modifica, insieme alle disposizioni già in atto all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e ancora applicabili nel caso delle attività segregate dell’aggregato di copertura, affronterebbe situazioni in cui le attività segregate soddisfano i criteri per essere riconosciute come non vincolanti in modo sano in termini prudenziali. Questa nuova modifica tratterebbe le attività liquide detenute come parte della riserva di liquidità dell’aggregato di copertura come non vincolanti fino all’importo dei deflussi netti di liquidità derivanti dal programma di obbligazioni garantite associato.
(3)Inoltre in alcuni Stati membri si applicano modelli specifici di emissione di obbligazioni garantite, caratterizzati da requisiti giuridici specifici imposti agli emittenti di obbligazioni garantite per proteggere gli investitori e che vanno oltre a quelli elencati nella direttiva (UE) 2019/2162. Tali emittenti di obbligazioni garantite che sono soggetti a questi requisiti giuridici specifici effettuano attività di emissione di obbligazioni garantite simili rispetto ad altri emittenti di obbligazioni garantite all’interno dell’UE, e di conseguenza hanno un profilo di rischio di liquidità simile. Essi inoltre forniscono un alto livello di tutela agli emittenti di obbligazioni garantite, in particolare ricorrendo a un eccesso di garanzia non obbligatoria per l’emissione dei loro programmi di obbligazioni garantite. Tuttavia tutte le attività di questi emittenti di obbligazioni garantite sarebbero annesse agli aggregati di copertura e pertanto sarebbero considerate vincolate, rendendole non disponibili e non ammissibili ai fini della riserva di liquidità del coefficiente di copertura della liquidità (LCR). Tale situazione porterebbe gli emittenti delle obbligazioni garantite a violare il requisito LCR stabilito nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nel regolamento delegato (UE) 2015/61 e pertanto creerebbe delle condizioni ineguali tra gli emittenti nonostante la somiglianza del loro profilo prudenziale. Per soddisfare i requisiti di eccesso di garanzia obbligatoria e non obbligatoria al fine di emettere un programma di obbligazioni garantite, tali emittenti di obbligazioni garantite sono vincolati a livello operativo a emettere un debito subordinato. Il deflusso netto generale di liquidità di tali emittenti è più elevato del deflusso netto di liquidità derivante dalle sole obbligazioni garantite emesse. In tale contesto, sarebbe opportuno introdurre ulteriori modifiche per consentire in alcune situazioni limitate o specifiche di riconoscere come non vincolate le attività detenute nell’aggregato di copertura al fine di soddisfare i requisiti di eccesso di garanzia non obbligatoria. Al fine di garantire che tale estensione del riconoscimento di attività detenute in un aggregato di copertura come non vincolate sia sana in termini prudenziali e coerente con i requisiti LCR, gli emittenti di obbligazioni garantite dovrebbero rispettare diverse condizioni. In particolare solo gli emittenti di obbligazioni garantite che sono tenuti, in forza di un requisito giuridico della normativa nazionale, ad annettere tutte le loro attività alle emissioni di obbligazioni garantite possono beneficiare di tale disposizione, fino al volume di attività necessarie a soddisfare il deflusso netto di liquidità totale dell’emittente delle obbligazioni garantite.
(4)Inoltre è necessario prevedere norme di monetizzazione per la valutazione di attività liquide detenute in una riserva di liquidità dell’aggregato di copertura.
(5)Tenendo conto delle raccomandazioni formulate dall’Autorità bancaria europea (ABE) nella relazione presentata il 20 dicembre 2013 (4) a norma dell’articolo 509, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno attribuire lo status di attività di livello 1 a tutte le tipologie di obbligazioni emesse o garantite dalle amministrazioni centrali e banche centrali degli Stati membri, così come a quelle emesse o garantite da banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali. Nella relazione dell’ABE è stata effettuata un’analisi empirica e qualitativa per quanto riguarda la liquidità elevata o estremamente elevata e la qualità del credito di tali obbligazioni e la relazione conclude che tali obbligazioni rispettano le norme di Basilea in termini di elevata liquidità e qualità del credito. Pertanto le obbligazioni emesse dalle agenzie ufficiali per il credito all’esportazione, a prescindere dalla struttura organizzativa di tali agenzie, dovrebbero essere qualificate come «attività liquide» e di conseguenza ricevere lo status di attività di livello 1.
(6)Alcune condizioni per il trattamento preferenziale delle esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di cui all’articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono state modificate dal regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). È pertanto opportuno modificare di conseguenza i riferimenti a tale articolo nel regolamento delegato (UE) 2015/61.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/61.
(8)È opportuno che il presente regolamento sia applicato congiuntamente con le disposizioni del diritto interno che recepisce la direttiva (UE) 2019/2162 e con il regolamento (UE) n. 575/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/2160. Al fine di garantire l’applicazione uniforme del nuovo quadro che stabilisce le caratteristiche strutturali per l’emissione di obbligazioni garantite e i requisiti modificati per il trattamento preferenziale, è opportuno che la data di applicazione del presente regolamento coincida con la data in cui gli Stati membri devono applicare le disposizioni del diritto interno che recepisce la direttiva (UE) 2019/2162 e con la data di applicazione del regolamento (UE) 2019/2160.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.141.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A141%3ATOC
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