LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse.
(2)Con lettera BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 del 12 dicembre 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («la richiesta»). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/34/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute stabiliti nell’allegato II della direttiva 94/9/CE. Detti requisiti sono attualmente stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE.
(3)Al CEN e al Cenelec è stato chiesto in particolare di elaborare nuove norme sulla progettazione e sulla prova degli apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui al capo I del programma di normazione concordato tra il CEN, il Cenelec e la Commissione e allegato alla richiesta. È stato inoltre chiesto al CEN e al Cenelec di rivedere le norme esistenti al fine di allinearle ai requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute di cui alla direttiva 94/9/CE.
(4)Sulla base della richiesta il CEN ha elaborato le seguenti norme armonizzate: EN 13760:2021 - Attrezzature e accessori per GPL - Sistema di rifornimento del GPL carburante per veicoli leggeri e pesanti - Pistola, requisiti di prova e dimensioni, ed EN 14373:2021 - Sistemi di soppressione dell’esplosione.
(5)Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme EN 13760:2021 ed EN 14373:2021.
(6)Le norme EN 13760:2021 ed EN 14373:2021 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7)La norma EN 13760:2021 sostituisce la norma EN 13760:2003 e la norma EN 14373:2021 sostituisce la norma EN 14373:2005. È pertanto necessario ritirare dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme EN 13760:2003 ed EN 14373:2005 che sono stati pubblicati con comunicazione della Commissione (2018/C 371/01) (4).
(8)Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle versioni rivedute delle norme EN 13760:2003 ed EN 14373:2005, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme.
(9)Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione (5) figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 13760:2021 ed EN 14373:2021 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
(10)Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I riferimenti delle norme armonizzate EN 13760:2003 ed EN 14373:2005 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202.
(12)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 è così modificata:
1)l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;
2)l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.140.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A140%3ATOC
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