La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Dato che per l'acido lattico, il Lecanicillium muscarium ceppo Ve6, il chitosano cloridrato e l'Equisetum arvense L. non sono stati fissati LMR specifici e dato che tali sostanze non sono state inserite nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
(2)Il chitosano cloridrato è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento n. 1107/2009 (2). Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 (3), la Commissione ritiene opportuno l'inserimento di tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(3)L'Equisetum arvense L. è approvato come sostanza di base in conformità al regolamento n. 1107/2009. Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 462/2014 (4), la Commissione ritiene opportuno l'inserimento di tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(4)L'acido lattico è approvato come additivo alimentare in conformità al regolamento n. 1333/2008 (5). Visto il regolamento (UE) n. 1129/2011 (6) della Commissione, la Commissione ritiene opportuno l'inserimento dell'acido lattico nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(5)Per quanto riguarda il Lecanicillium muscarium ceppo Ve6, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso (7) che è opportuno inserirlo nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(6)Sulla base della conclusione dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR risultano conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Nell'allegato IV sono aggiunte in ordine alfabetico le voci: «acido lattico» (2), «Lecanicillium muscarium ceppo Ve6», «chitosano cloridrato» ed «Equisetum arvense L.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 Febbraio 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_028_R_0001