LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
vista la decisione con cui la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») in relazione all’aiuto SA.60165 (2021/C) (1),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma del predetto articolo (2) e viste dette osservazioni,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1)Il 10 giugno 2021 il Portogallo ha notificato la sua intenzione di concedere un aiuto di Stato dell’importo di 3,2 miliardi di EUR a titolo di aiuto per la ristrutturazione ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà («orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione») (3) a favore dell’unità economica attualmente sotto il controllo esclusivo dello Stato portoghese, costituita da Transportes Aéreos Portugueses SGPS SA («TAP SGPS») e dalla sua attuale consociata Transportes Aéreos Portugueses, SA («TAP Air Portugal»), comprese tutte le loro controllate (considerando da 8 a 14). La notifica è stata preceduta da un prestito di salvataggio per un importo di 1,2 miliardi di EUR a favore di TAP SGPS contro il quale la Commissione non ha sollevato obiezioni in una decisione del 10 giugno 2020 («decisione iniziale sull’aiuto per il salvataggio») (4). Il Portogallo ha dato esecuzione ed erogato l’aiuto per il salvataggio a favore di TAP SGPS nel luglio 2020 e ha presentato un piano di ristrutturazione per TAP SGPS il 10 dicembre 2020. La notifica era accompagnata da una versione aggiornata del piano di ristrutturazione e da altri documenti giustificativi.
(2)Il 19 maggio 2021 il Tribunale ha annullato la decisione iniziale sull’aiuto per il salvataggio ma ha sospeso gli effetti dell’annullamento in attesa dell’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione (5). Il 16 luglio 2021 la Commissione ha adottato una nuova decisione senza sollevare obiezioni contro l’aiuto per il salvataggio (6) che ha determinato un altro ricorso di annullamento (7).
(3)Con lettera del 16 luglio 2021, la Commissione ha informato il Portogallo di aver deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in relazione all’aiuto per la ristrutturazione («decisione di avvio del procedimento»). Il Portogallo ha trasmesso le proprie osservazioni su detta decisione con lettere del 19 agosto e del 27 agosto 2021.
(4)La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni entro un mese dalla pubblicazione.
(5)La Commissione ha ricevuto osservazioni di 39 parti interessate entro il termine scaduto il 6 settembre 2021. Tali osservazioni sono state trasmesse al Portogallo il quale ha avuto la possibilità di rispondere. Le risposte del Portogallo sulle osservazioni delle parti interessate sono pervenute con lettera del 5 ottobre 2021.
(6)Con lettera del 29 ottobre 2021, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari sul piano di ristrutturazione e sul finanziamento e l’aiuto a sostegno della ristrutturazione, cui il Portogallo ha risposto il 16 novembre 2021. La Commissione e le autorità portoghesi hanno tenuto videoconferenze relative alle misure in materia di concorrenza previste nella notifica e la Commissione ha inoltre chiesto ulteriori informazioni sulla struttura concorrenziale del mercato dei servizi di trasporto aereo di passeggeri da e per l’aeroporto di Lisbona il 25 ottobre 2021, comprese informazioni aggiornate sulle bande orarie detenute dai vettori aerei che operano presso l’aeroporto. Il Portogallo ha risposto il 2 e l’8 novembre 2021 e ha fornito ulteriori informazioni il 16, il 25, il 27 e il 30 novembre 2021 e, infine, il 3 dicembre 2021.
(7)Il Portogallo ha convenuto in via eccezionale di rinunciare ai diritti derivanti dall’articolo 342 TFUE in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/1958 (9) e di far adottare e notificare tale decisione in inglese a norma dell’articolo 297 TFUE.
2.DESCRIZIONE DELL’AIUTO
2.1.Beneficiario: assetto proprietario e controllate operative
(8)Il beneficiario dell’aiuto per la ristrutturazione è l’unità economica attualmente sotto il controllo esclusivo dello Stato portoghese (considerando 11 e 12), costituita da TAP SGPS e dalla sua attuale consociata TAP Air Portugal, comprese tutte le loro controllate. TAP SGPS è una holding costituita nel 2003, mentre TAP Air Portugal è stata costituita nel 1945 quale compagnia di bandiera portoghese. Nel 2017 TAP SGPS era sotto il controllo congiunto di Parpública - Participações Públicas, SGPS, SA («Parpública»), un’impresa pubblica che gestisce partecipazioni dello Stato portoghese, di HPGB SGPS, S.A (10) («HPGB») e di DGN Corporation («DGN»), due società che operavano entrambe attraverso il consorzio Atlantic Gateways SGPS, Lda. («AGW») (11). Quando la Commissione ha adottato la decisione iniziale sull’aiuto per il salvataggio Parpública deteneva il 50 % e AGW il 45 % delle azioni di TAP SGPS, mentre il restante 5 % delle azioni era detenuto dai dipendenti di TAP SGPS. Tale assetto proprietario è cambiato nel contesto dell’attuazione del processo di salvataggio e ristrutturazione di TAP SGPS in corso.
(9)Al momento dell’avvio del processo di salvataggio e ristrutturazione di TAP SGPS TAP Air Portugal era interamente di proprietà di TAP SGPS e ne era la principale controllata, rappresentando circa il 98 % del fatturato di quest’ultima. Le autorità portoghesi spiegano che fino al giugno 2020 non erano state previste modifiche della struttura azionaria di TAP SGPS, in quanto tutti gli azionisti del beneficiario avevano concordato sulla necessità di un aiuto per il salvataggio al fine di mantenere l’attività di TAP Air Portugal e la redditività di TAP SGPS nel lungo termine.
(10)Le autorità portoghesi hanno esaminato la questione del controllo di TAP SGPS solo all’inizio di luglio 2020, nel contesto di uno stallo dei negoziati con AGW in merito all’attuazione dell’accordo di prestito di salvataggio. Di fronte all’imminente crollo finanziario di TAP SGPS che sollecitava l’esecuzione dell’aiuto per il salvataggio le autorità portoghesi hanno deciso di concludere un accordo privato con gli azionisti di AGW al fine di acquisire le partecipazioni di DGN, il ministero portoghese del Tesoro (Direcção-Geral do Tesouro e Finanças o «DGTF») ha acquisito direttamente le azioni di TAP SGPS che rappresentano il 22,5 % del capitale sociale di TAP SGPS precedentemente detenuto da AGW. Di conseguenza, lo Stato portoghese detiene oggi, direttamente e indirettamente, una posizione di maggioranza corrispondente al 72,5 % del capitale sociale e i rispettivi diritti economici di TAP SGPS (il 50 % tramite Parpública e il 22,5 % tramite la DGTF). In precedenza HPGB deteneva una partecipazione nel consorzio AGW, non direttamente in TAP SGPS; ma dopo l’acquisizione della partecipazione di AGW attualmente HPGB detiene direttamente una partecipazione del 22,5% in TAP SGPS.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.139.01.0019.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A139%3ATOC
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