IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 6 giugno 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/938 (1).
(2)La decisione (PESC) 2019/938 prevedeva un periodo di 36 mesi per l’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della conclusione degli accordi di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3.
(3)Il partner esecutivo, l’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo, ha chiesto una proroga di 12 mesi di tale periodo di attuazione fino al 10 luglio 2023, in considerazione dei ritardi nell’attuazione delle attività del progetto a norma della decisione (PESC) 2019/938 dovuti all’impatto della pandemia di COVID-19.
(4)Il proseguimento delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2019/938 fino al 10 luglio 2023 non ha alcuna implicazione sul piano delle risorse finanziarie.
(5)La decisione (PESC) 2019/938 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 5 della decisione (PESC) 2019/938 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Essa cessa di produrre effetti il 10 luglio 2023.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.138.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A138%3ATOC
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