Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/751 della Commissione del 16 maggio 2022 concernente la non approvazione della sostanza attiva cloropicrina in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il 21 dicembre 2014 la società European Chloropicrin Group (ECG) ha presentato al Regno Unito («lo Stato membro relatore») una domanda di approvazione della sostanza attiva cloropicrina in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 18 giugno 2014 lo Stato membro relatore ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.

(3)Gli effetti della sostanza attiva in questione sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati, in conformità all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per l'impiego proposto dal richiedente. Il 12 dicembre 2017 lo Stato membro relatore ha presentato un progetto di rapporto di valutazione alla Commissione e all'Autorità.

(4)In conformità all'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento l'Autorità ha trasmesso al richiedente e agli altri Stati membri il progetto di rapporto di valutazione ricevuto dallo Stato membro relatore e ha organizzato una consultazione pubblica al riguardo.

(5)In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa.

(6)Nel corso del processo di revisione inter pares, a seguito della notifica da parte del Regno Unito dell'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, nel giugno 2019 l'Italia ha accettato di subentrare in qualità di Stato membro relatore per tale sostanza attiva.

(7)La valutazione delle informazioni supplementari effettuata dallo Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato.

(8)Il progetto di rapporto di valutazione è stato esaminato dagli Stati membri e dall'Autorità. Il 30 gennaio 2020 l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni (2) sulla valutazione del rischio della sostanza attiva cloropicrina.

(9)Nelle sue conclusioni l'Autorità ha indicato che, sulla base delle informazioni disponibili, non ha potuto ultimare la valutazione del rischio per i consumatori, gli operatori, i lavoratori, gli astanti e i residenti, e ha individuato potenziali motivi di preoccupazione per le acque sotterranee, i macro e microrganismi del suolo e gli artropodi non bersaglio terricoli.

(10)Non ha inoltre potuto essere ultimata la valutazione dei rischi per gli organismi acquatici, le api, gli artropodi non bersaglio che vivono sulle foglie, i lombrichi e le piante terrestri non bersaglio.

(11)La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sul progetto di relazione di esame. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

(12)Il 22 ottobre 2021 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione di esame e un progetto di regolamento relativo alla non approvazione della sostanza attiva cloropicrina. La Commissione ha osservato che i motivi di preoccupazione individuati dall'Autorità non hanno potuto essere dissipati e che pertanto non è stato possibile concludere che i criteri di approvazione sono soddisfatti.

(13)Con lettera del 18 gennaio 2022 il richiedente ha ritirato la domanda di approvazione della cloropicrina. La cloropicrina non dovrebbe pertanto essere approvata.

(14)Il presente regolamento non preclude la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione della cloropicrina a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(15)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva cloropicrina non è approvata.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.138.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A138%3ATOC

 

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