LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visti il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5, e il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 6,
visti il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 della Commissione, del 29 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 della Commissione, del 29 luglio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, (4)
considerando quanto segue:
1.MISURE IN VIGORE
1.1.Dazi antidumping
(1)Con il regolamento (CE) n. 599/2009 (5), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra 0 EUR e 198 EUR per tonnellata sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile originari degli Stati Uniti d’America («USA»). Nel seguito si fa riferimento al dazio antidumping istituito dal suddetto regolamento con l’espressione «le misure antidumping iniziali». L’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure antidumping iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta antidumping iniziale».
(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 (6) il Consiglio ha esteso, a seguito di un’inchiesta antielusione, il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no. Con lo stesso regolamento il Consiglio ha anche esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in una miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA.
(3)Le misure attualmente in vigore sono quelle istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 a seguito di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping iniziali. I dazi in vigore sono importi fissi compresi tra 0 EUR e 198 EUR per tonnellata sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione, di 115,6 EUR per tonnellata sulle importazioni delle società che hanno collaborato non incluse nel campione e di 172,2 EUR per tonnellata sulle importazioni di tutte le altre società.
(4)L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 dispone quanto segue: «A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, delle importazioni da parte di società che non eludono le misure antidumping istituite dall’articolo 1.»
1.2.Dazi compensativi
(5)Con il regolamento (CE) n. 598/2009 (7), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo compreso tra 211,2 EUR e 237 EUR per tonnellata netta sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile originari degli Stati Uniti d’America. Nel seguito si fa riferimento al dazio compensativo istituito dal suddetto regolamento con l’espressione «le misure compensative iniziali». L’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure compensative iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta antisovvenzioni iniziale».
(6)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 (8) il Consiglio ha esteso, a seguito di un’inchiesta antielusione, il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no. Con lo stesso regolamento il Consiglio ha anche esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA.
(7)Le misure attualmente in vigore sono quelle istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267, a seguito di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza delle misure compensative iniziali. I dazi compensativi attualmente in vigore sono importi fissi compresi tra 211,2 EUR e 237 EUR per tonnellata netta sulle importazioni dei produttori esportatori.
(8)L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1267 dispone quanto segue: «A norma dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, delle importazioni da parte di società che non eludono le misure compensative istituite dall’articolo 1.»
2.PROCEDURA
2.1.Domanda di esenzione
(9)Il 7 settembre 2021 la Commissione europea ha ricevuto una domanda di esenzione dalle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no. La domanda è stata presentata dalla società Verbio Diesel Canada Corporation («il richiedente»).
(10)Essa conteneva elementi di prova che Verbio è un nuovo produttore esportatore e soddisfa i criteri per beneficiare di un’esenzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento antidumping di base») e dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037 («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare:
a)non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta su cui si basavano le misure;
b)ha effettivamente esportato nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta oppure può dimostrare di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantità rilevanti nell’Unione;
c)non è stato coinvolto in pratiche di elusione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.136.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A136%3ATOC
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