Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/712 della Commissione del 27 aprile 2022 relativa alla richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo«End The Slaughter Age»(Facciamo finire l’era dei macelli).

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)Il 3 marzo 2022 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «End The Slaughter Age» (Facciamo finire l’era dei macelli).

(2)Gli obiettivi dell’iniziativa così come formulati dagli organizzatori sono: «a) l’esclusione dell’allevamento dalle attività ammissibili ai sussidi agricoli e l’inclusione di alternative etiche ed ecologiche, come l’agricoltura cellulare e le proteine vegetali; b) l’introduzione di incentivi per la produzione e la vendita di prodotti a base vegetale e di quelli realizzati con l’agricoltura cellulare.»

(3)Un documento complementare riporta informazioni aggiuntive sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto dell’iniziativa, definendo e illustrando nel dettaglio i motivi per sostenerla. Gli organizzatori affermano che migliaia di persone impiegate nei settori della macellazione e della trasformazione delle carni fanno i conti con condizioni di lavoro pessime e spesso illegali. Poiché il benessere degli animali costituisce una fonte di preoccupazione importante per l’Unione, non vi è più alcuna giustificazione morale o legale per portare avanti l’attività di macellazione. Sempre secondo gli organizzatori l’intensificazione agricola insostenibile e l’aumento della domanda di proteine animali sono due dei fattori principali che contribuiscono al rischio di malattie zoonotiche. Allo stesso tempo l’allevamento tradizionale è caratterizzato da consumi energetici elevati, da un uso intensivo dei terreni ed è una delle principali fonti di emissioni di gas serra. Sulla base del principio di precauzione e del principio «chi inquina paga» gli organizzatori giustificano lo spostamento dei sussidi agricoli dal settore zootecnico alle alternative ecologiche, come l’agricoltura cellulare e quella basata su proteine vegetali. Riguardo ai possibili incentivi per la produzione e la vendita di alternative sostenibili, essi citano come esempio l’inversione della tassazione supplementare attualmente applicata alle alternative vegetali rispetto ai prodotti di origine animale.

(4)Per quanto concerne il primo obiettivo dell’iniziativa relativo allo spostamento dei sussidi agricoli dal settore zootecnico alle alternative ecologiche, nella misura in cui detti sussidi riguardano i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici per il perseguimento degli obiettivi della politica comune dell’agricoltura sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

(5)Quanto al secondo obiettivo dell’iniziativa che chiede l’introduzione di incentivi sotto forma di sussidi o simili per la produzione e la vendita di prodotti a base vegetale e di quelli realizzati con l’agricoltura cellulare, nella misura in cui detti sussidi riguardano i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici sulla base dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE. Inoltre, nella misura in cui l’iniziativa mira a includere anche altri tipi di incentivi che vadano oltre i sussidi agricoli, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici sulla base dell’articolo 114 TFUE purché volte a migliorare il funzionamento del mercato interno.

(6)Per questi motivi nessuna parte dell’iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.

(7)Tale conclusione non pregiudica la valutazione dell’eventuale rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete, di fatto e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.

(8)Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

(9)L’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(10)È pertanto opportuno registrare l’iniziativa dal titolo «End The Slaughter Age» (Facciamo finire l’era dei macelli).

(11)La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa esprime esclusivamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può assolutamente essere considerato rappresentativo del parere della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È registrata l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «End The Slaughter Age» (Facciamo finire l’era dei macelli).

Articolo 2

Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «End The Slaughter Age» (Facciamo finire l’era dei macelli), rappresentati da Filippo BORSELLINO e Darryl GRIMA in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2022

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Vicepresidente

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.133.01.0015.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A133%3ATOC

 

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