Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/164 della Commissione del 2 Febbraio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («decisione sull'associazione d'oltremare») (1), in particolare l'allegato VI, articolo 16, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere g), j) e k), dell'allegato VI della decisione n. 2013/755/UE, la molitura parziale o totale dello zucchero, la vagliatura e l'imballaggio in sacchi non sono considerate lavorazioni o trasformazioni sufficienti a conferire il carattere di prodotto originario.

(2)Nel 2002 i Paesi Bassi hanno chiesto una deroga alle norme di origine per quanto riguarda i prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 11 90, 1701 99 10 e 1701 91 00 trasformati nelle Antille olandesi per un quantitativo annuo di 3 000 tonnellate. La richiesta è stata accolta e la deroga è scaduta il 31 dicembre 2007.

(3)Nel 2009 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di proroga della deroga concessa nel 2002, insieme con una richiesta di nuova deroga. La richiesta di proroga è stata respinta con decisione 2009/699/CE della Commissione (2), mentre la richiesta di nuova deroga è stata concessa nei limiti dei quantitativi previsti dalle licenze di importazione per lo zucchero assegnate alle Antille olandesi nel 2009 e nel 2010.

(4)Nel 2010 i Paesi Bassi hanno chiesto una nuova deroga in relazione ai prodotti dello zucchero trasformati nelle Antille olandesi, per il periodo dal 2011 al 2013. Con decisione 2011/47/UE della Commissione (3), tale deroga è stata concessa in conformità dell'articolo 37, paragrafi 1, 3 e 7, dell'allegato III della decisione 2001/822/CE del Consiglio (4), a determinate condizioni intese a mantenere l'equilibrio tra gli interessi legittimi degli operatori dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e gli obiettivi dell'organizzazione comune di mercato dell'Unione europea per il settore dello zucchero.

(5)L'11 febbraio 2013 i Paesi Bassi hanno chiesto, a nome del governo di Curaçao, una nuova deroga alle norme di origine previste nell'allegato III della decisione 2001/822/CE per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, data di scadenza della decisione 2001/822/CE. La domanda di deroga riguardava un quantitativo annuo totale di 5 500 tonnellate di prodotti dello zucchero di cui al codice NC 1701 14 90, designati come «zucchero bio», provenienti dai paesi terzi e trasformati a Curaçao per esportazione nell'Unione. La richiesta è stata ufficialmente ritirata dai Paesi Bassi il 17 aprile 2013, in quanto le attività di trasformazione descritte nella domanda non venivano più eseguite nelle Antille olandesi. Il 17 aprile 2013, i Paesi Bassi hanno presentato una seconda richiesta di deroga per 5 000 tonnellate di prodotti dello zucchero, designati come zucchero di canna greggio biologico del codice NC 1701 14 90, per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Quest'ultima richiesta è stata respinta con la decisione di esecuzione 2013/460/UE della Commissione (5).

(6)Il 23 giugno 2014 il governo di Curaçao ha presentato una richiesta di deroga per 7 000 tonnellate annue di prodotti del settore dello zucchero, designati come zucchero di canna greggio biologico, zucchero di canna greggio convenzionale del codice NC 1701 13 e miscele di zucchero dei codici NC 1701 99, 1806 10 e 2106 90 per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 1o gennaio 2018. Il 1o settembre 2014 il governo di Curaçao ha trasmesso informazioni supplementari in merito alla sua richiesta, specificando in particolare che chiedeva la deroga per il periodo dal 1o ottobre 2014 al 1o gennaio 2020.

(7)Curaçao ha spiegato che a partire dal 1o gennaio 2014 l'industria locale aveva cessato l'attività di trasformazione dello zucchero perché la decisione 2013/755/UE precludeva le esportazioni nell'Unione in esenzione doganale, ritenendo le attività di lavorazione effettuate dall'industria locale insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario. Tuttavia, l'industria di Curaçao è pronta a investire in attività di lavorazione, condizionamento e vendita all'ingrosso di prodotti biologici secchi per esportarli nella regione, una volta generati utili sufficienti per finanziare tali investimenti. L'obiettivo è quello di avviare le nuove attività nel secondo semestre del 2015. A seguito di tali nuove attività, l'industria prevede di aumentare il numero dei propri dipendenti.

(8)In base alle informazioni ricevute da Curaçao, ai prezzi correnti di mercato l'esportazione nell'Unione di 2 000 tonnellate di zucchero biologico proveniente da paesi terzi lavorato a Curaçao può generare un utile al netto delle imposte pari a 25,42 EUR per tonnellata, a condizione di poter importare lo zucchero alle condizioni preferenziali applicate allo zucchero originario di Curaçao.

(9)I costi di produzione dello zucchero di canna in Brasile, inclusi i costi amministrativi, sono pari a 294 EUR per tonnellata di zucchero di canna greggio. È improbabile che i costi di pulitura, molitura e condizionamento dello zucchero di canna biologico di Curaçao, quali comunicati alla Commissione, possano essere superiori a 294 EUR per tonnellata, anche includendo i costi del trasporto per l'UE. Tali costi devono invece essere considerati al lordo delle altre componenti e guadagni generali. A garanzia di un'attività economica sostenibile, i costi di produzione a Curaçao, nel caso in cui sia eseguita unicamente la trasformazione, compresi i costi di trasporto per l'Unione, dovrebbero essere pari o inferiori al costo delle attività agricole e di trasformazione dello zucchero di canna in Brasile. Pertanto, considerando 294 EUR per tonnellata un costo realistico per la pulitura, la molitura e il condizionamento dello zucchero di canna greggio biologico a Curaçao e il suo trasporto nell'UE, è possibile ottenere un utile al netto delle imposte pari a 192 EUR per tonnellata. Si ritiene che sia sproporzionato ottenere un utile di soli 25,42 EUR per tonnellata con la molitura a Curaçao di zucchero di canna proveniente da un paese terzo e nel contempo garantire l'accesso nell'Unione in esenzione doganale di dazi all'importazione pari a EUR 419 per tonnellata di zucchero proveniente da paesi terzi.

(10)È stata chiesta una deroga per 7 000 tonnellate di prodotti dello zucchero, designati come zucchero di canna biologico, zucchero di canna convenzionale e miscele di zucchero. Tuttavia, la richiesta non menziona il prezzo della pectina, del caseinato, del latte in polvere e del cacao in polvere utilizzati per la produzione di tali miscele di zucchero, ai fini del calcolo degli utili realizzabili. È quindi opportuno concedere la deroga solo per lo zucchero di canna greggio biologico e per lo zucchero di canna greggio convenzionale.

(11)Curaçao spiega che la deroga consentirebbe all'industria di riprendere le proprie attività e rilanciare l'occupazione, contribuendo alle attività di esportazione e generando nel contempo valuta estera. Il settore alimenta anche le entrate della pubblica amministrazione attraverso il gettito fiscale.

(12)Nel periodo dal 2009 al 2013 le deroghe concesse a Curaçao con la decisione 2001/822/CE hanno contribuito a generare il fatturato necessario per investire nella diversificazione della produzione a favore di prodotti che non richiedono deroghe alle norme in materia di origine. Secondo le informazioni disponibili, tali investimenti sono stati molto modesti nel 2009 e inesistenti tra il 2010 e il 2012. Le deroghe, pertanto, sono servite unicamente a mantenere le attività di molitura e condizionamento, senza contribuire in modo sostenibile allo sviluppo di un settore industriale esistente o alla creazione di un nuovo settore. È pertanto necessario verificare, alla fine del periodo di validità della deroga, se gli utili da essa generati siano stati effettivamente investiti in nuovi macchinari per la produzione di prodotti biologici secchi e in quale misura essa abbia contribuito alla creazione di nuovi posti di lavoro. È quindi opportuno che il governo di Curaçao trasmetta all'Unione, per verifica, le prove certificate degli investimenti effettuati e i dati sull'occupazione.

(13)La Commissione ritiene realistico un utile al netto delle imposte di 192 EUR per tonnellata per la pulitura, la molitura e il condizionamento dello zucchero di canna greggio biologico a Curaçao. Dovrebbe pertanto essere possibile finanziare gli investimenti previsti di 300 000 EUR, come comunicato dal governo di Curaçao, mediante la produzione di 1 560 tonnellate di zucchero di canna greggio. È quindi opportuno concedere la deroga per una quantità di 780 tonnellate per il periodo dal 1o aprile 2015 al 31 marzo 2016 e di 780 tonnellate per il periodo dal 1o aprile 2016 al 31 marzo 2017.

(14)Con lettera del 21 novembre 2014, la Commissione ha chiesto a Curaçao di prendere atto della valutazione della richiesta espressa dalla Commissione e di far pervenire le proprie osservazioni entro il 3 dicembre 2014. La risposta di Curaçao è pervenuta il 3 dicembre 2014.

(15)Soddisfatte le condizioni di cui sopra, la deroga non può ledere gravemente un settore economico oppure un'industria stabilita nell'Unione.

(16)Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6) definisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari, che è opportuno applicare alla gestione del quantitativo per il quale si concede la deroga di cui trattasi.

(17)Il Comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'allegato VI della decisione 2013/755/UE, lo zucchero di canna greggio, di cui al codice NC ex 1701 13, ottenuto dalla molitura a Curaçao di zucchero greggio di canna non originario, è considerato originario di Curaçao in conformità delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai quantitativi indicati in allegato, importati nell'Unione da Curaçao tra il 1o aprile 2015 e il 31 marzo 2017.

Articolo 3

Alla gestione del quantitativo figurante in allegato si applicano gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 relativi alla gestione dei contingenti tariffari.

Articolo 4

1.Le autorità doganali di Curaçao adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

2.Prima della fine del mese successivo a ciascun trimestre le autorità competenti di Curaçao trasmettono alla Commissione l'elenco trimestrale dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e i numeri d'ordine di detti certificati.

3.I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione riportano una delle seguenti indicazioni:

—«Derogation — [Commission Implementing Decision (EU) 2015/164]»

—«Dérogation — [Décision d'exécution (UE) 2015/164 de la Commission]».

Articolo 5

Prima del 1o ottobre 2016, il governo di Curaçao trasmette alla Commissione elementi per comprovare che gli utili ottenuti dall'industria grazie alla deroga sono effettivamente impiegati in investimenti in nuovi macchinari per la produzione di prodotti biologici secchi e contribuiscono efficacemente alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 Febbraio 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_027_R_0006

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