LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, lettera h ter),
considerando quanto segue:
(1)A norma della decisione n. 1313/2013/UE, la Commissione può conferire medaglie per riconoscere e onorare l’impegno di lunga data e il contributo straordinario dei destinatari a favore del meccanismo unionale di protezione civile («meccanismo unionale» o «meccanismo»).
(2)Ai fini del conferimento delle medaglie del meccanismo unionale («medaglie UCPM» o «medaglie») la Commissione dovrebbe stabilire i criteri e le procedure per riconoscere l’impegno di lunga data e il contributo straordinario a favore del meccanismo.
(3)Visto l’approccio intersettoriale che contraddistingue l’assistenza prestata dal meccanismo unionale, le medaglie UCPM dovrebbero essere conferite a cittadini dell’Unione e di paesi terzi, compresi gli operatori di protezione civile, gli addetti alla gestione delle emergenze, il personale militare degli Stati membri o il personale di altre autorità o organismi, per il contributo apportato al meccanismo. Le medaglie possono essere conferite a persone fisiche o moduli, compresi le squadre di intervento, le squadre di supporto e assistenza tecnica (TAST) e gli altri mezzi di risposta registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS).
(4)Per poter considerare le attività dell’intero ciclo di gestione delle catastrofi, è opportuno includere le azioni di prevenzione, preparazione e risposta nell’ambito di applicazione materiale del riconoscimento e omaggio all’impegno di lunga data e al contributo straordinario a favore del meccanismo unionale.
(5)A norma dell’articolo 20 bis, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE, le medaglie UCPM conferite dalla Commissione dovrebbero essere di due tipi: la medaglia per impegno di lunga data e la medaglia per contributo straordinario. È pertanto necessario definire i criteri di ammissibilità per il conferimento di ciascun tipo di medaglia.
(6)Poiché le medaglie sono state introdotte nel meccanismo unionale con decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è opportuno fissare il periodo da prendere in considerazione per determinare l’ammissibilità dei potenziali destinatari tenendo conto della data di adozione di tale decisione, ossia il 21 marzo 2019.
(7)La Commissione e gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di candidare potenziali destinatari. Per valutare i potenziali destinatari le candidature dovrebbero essere esaminate da un’apposita giuria composta da rappresentanti della Commissione. La giuria dovrebbe riunirsi per emanare raccomandazioni che orientino la decisione della Commissione in merito alle medaglie UCPM.
(8)Per rendere adeguato omaggio ai destinatari, è opportuno consegnare le medaglie UCPM in una cerimonia ufficiale, per esempio in occasione del Forum europeo della protezione civile o in altra cerimonia ufficiale ad hoc.
(9)Per garantire l’inclusione e promuovere l’uguaglianza, è opportuno selezionare i destinatari delle medaglie UPCM tenendo conto dell’equilibrio di genere e della distribuzione geografica.
(10)Ai fini della trasparenza è opportuno che la Commissione tenga un registro delle medaglie UCPM conferite.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.132.01.0102.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A132%3ATOC
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