LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
(2)Il preparato di Bacillus velezensis DSM 15544, precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), è stato autorizzato per 10 anni come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati con regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione (2), a pollastre destinate alla deposizione di uova, tacchini, specie avicole minori, altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna con regolamento (UE) n. 184/2011 della Commissione (3), a galline ovaiole e pesci ornamentali con regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione (4), a scrofe, suinetti lattanti e cani con regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 della Commissione (5), a suini da ingrasso con regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 della Commissione (6), e a polli da ingrasso con regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 della Commissione (7).
(3)L’autorizzazione del preparato di Bacillus velezensis DSM 15544 per pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini, specie avicole minori, altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna è scaduta il 18 marzo 2021.
(4)A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, sono state presentate due domande di cui una relativa al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis DSM 15544 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, e una relativa a una nuova autorizzazione per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e polli allevati per la riproduzione, a tacchini da allevamento, da ingrasso, da riproduzione e per la produzione di uova, a specie avicole minori e a tutte le altre specie avicole da allevamento, da ingrasso, per la produzione di uova e da riproduzione, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici» e che i termini dell’autorizzazione siano modificati. La modifica riguarda un aggiornamento del nome dell’additivo. Entrambe le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento.
(5)Nei pareri del 30 settembre 2020 (8) e del 29 settembre 2021 (9) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’«Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di Bacillus velezensis DSM 15544 soddisfa le condizioni di autorizzazione vigenti. L’Autorità ha concluso che il preparato di Bacillus velezensis DSM 15544 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre dichiarato che il preparato non è irritante per gli occhi o per la pelle e non è un sensibilizzante della pelle, ma dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo dovrebbe essere designato dal punto di vista tassonomico come Bacillus velezensis DSM 15544 e che il preparato può risultare efficace come additivo zootecnico nei mangimi. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. L’Autorità ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(6)Il 2 dicembre 2020 il richiedente, rappresentato nell’Unione da Pen &Tec Consulting S.L.U., ha presentato opportuni dati giustificativi riguardanti una modifica del nome del titolare dell’autorizzazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il richiedente ha sostenuto che l’attuale nome della società titolare dell’autorizzazione è stato modificato in «Asahi Biocycle Co. Ltd.».
(7)Tale proposta di modifica dei termini dell’autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell’additivo in questione. L’Autorità è stata informata della domanda.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/897, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081.
(9)La valutazione del preparato di Bacillus velezensis DSM 15544 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(10)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis DSM 15544 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare i regolamenti (UE) n. 333/2010 e (UE) n. 184/2011.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.132.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A132%3ATOC
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