Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/700 della Commissione del 4 maggio 2022 che modifica il Regolamento (CE) n. 1295/2008 relativo all’importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi.

Leggi 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 190, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione (2) stabilisce nell’allegato I l’elenco dei servizi dei paesi terzi autorizzati a rilasciare gli attestati che accompagnano i prodotti ottenuti dal luppolo importati da tali paesi. È riconosciuta l’equivalenza di tali attestati al certificato di cui all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)I servizi interessati dei paesi terzi hanno l’obbligo di tenere aggiornati i dati indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008 e di comunicarli ai servizi della Commissione nell’ambito di una stretta cooperazione.

(3)Inoltre, il Canada ha trasmesso alla Commissione una richiesta di modifica del nome e dell’indirizzo del servizio competente autorizzato a rilasciare attestati di equivalenza. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1295/2008.

(5)Al fine di assicurare la certezza del diritto e garantire un’agevole transizione dei flussi commerciali nel settore interessato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1295/2008

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1295/2008 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.131.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A131%3ATOC

 

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