LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2005/58/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva bifenazato nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).
(2)Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).
(3)L’approvazione della sostanza attiva bifenazato indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 scade il 31 luglio 2022.
(4)Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva bifenazato è stata presentata allo Stato membro relatore in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.
(5)Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
(6)Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 29 gennaio 2016 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione.
(7)L’Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. Ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Ha quindi inoltrato le osservazioni pervenute alla Commissione.
(8)Il 4 gennaio 2017 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il bifenazato soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in cui individuava un rischio elevato per gli uccelli, i mammiferi e gli artropodi non bersaglio per tutti gli impieghi rappresentativi e anche un rischio elevato per gli operatori e i lavoratori per la maggior parte degli impieghi rappresentativi. Non è stato invece possibile completare la valutazione del rischio per gli organismi acquatici e i consumatori.
(9)Il 17 novembre 2020 la Commissione ha incaricato l’Autorità di valutare il rischio nell’applicazione del bifenazato una volta all’anno alla dose più bassa indicata nel fascicolo. Lo Stato membro relatore ha aggiornato di conseguenza il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e l’Autorità ha aggiornato le sue conclusioni il 30 agosto 2021 (7) in cui individuava un rischio elevato per gli uccelli derivante da un’esposizione a lungo termine al bifenazato per tutti gli impieghi rappresentativi. Non è stato invece possibile completare la valutazione del rischio per i consumatori. La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione sul rinnovo relativa al bifenazato il 19 luglio 2017 e il 22 ottobre 2021 e il progetto del presente regolamento il 1o dicembre 2021.
(10)La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni su entrambe le conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 (8), sulla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state sottoposte a un attento esame.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.130.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A130%3ATOC
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