Decisione d’Esecuzione (UE) 2022/696 della Commissione del 29 aprile 2022 relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 91/676/CEE del Consiglio stabilisce norme relative alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

(2)L’allegato III, punto 2, della direttiva 91/676/CEE stabilisce che gli Stati membri che intendono applicare un quantitativo di effluenti di allevamento contenente più di 170 kg di azoto per ettaro (ha) devono fissare dei quantitativi tali da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 di detta direttiva. Tali quantitativi devono essere giustificati sulla base di criteri oggettivi.

(3)Il 22 ottobre 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2007/697/CE (2) relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda ai sensi della direttiva 91/676/CEE al fine di consentire, a determinate condizioni, l’applicazione fino a un massimo di 250 kg di azoto da effluenti di allevamento per ettaro all’anno in aziende agricole aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale, nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dall’Irlanda secondo le modalità fissate dagli European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2006 (3).

(4)Il 24 febbraio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/127/UE (4) che modifica la decisione 2007/697/CE prorogando la deroga al 31 dicembre 2013, nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dall’Irlanda secondo le modalità fissate dagli European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2010 (5).

(5)Il 27 febbraio 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/112/UE (6) relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda ai sensi della direttiva 91/676/CEE al fine di consentire, a determinate condizioni, l’applicazione fino a un massimo di 250 kg di azoto da effluenti di allevamento per ettaro all’anno in aziende agricole aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale, nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dall’Irlanda secondo le modalità fissate dagli European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2014 (7).

(6)L’8 febbraio 2018 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/209 (8) relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda ai sensi della direttiva 91/676/CEE al fine di consentire, a determinate condizioni, l’applicazione fino a un massimo di 250 kg di azoto da effluenti di allevamento per ettaro all’anno in aziende agricole aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale, nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dall’Irlanda secondo le modalità fissate dagli European Union (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2017 (9). La decisione di esecuzione (UE) 2018/209 è scaduta il 31 dicembre 2021.

(7)Nel 2020 la deroga concessa con la decisione di esecuzione (UE) 2018/209 ha interessato 6 016 aziende, corrispondenti a circa il 4,9 % del totale degli allevamenti di animali da pascolo, il 15,9 % del totale dei capi di bestiame e il 9,6 % della superficie agricola totale netta dell’Irlanda.

(8)Il 14 ottobre 2021 l’Irlanda ha presentato alla Commissione una domanda di proroga della deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.

(9)Conformemente agli European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2022 (10), l’Irlanda ha adottato un nuovo programma d’azione con misure supplementari e rafforzate per conformarsi agli obiettivi della direttiva 91/676/CEE.

(10)Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 91/676/CEE, l’Irlanda attua un programma d’azione su tutto il territorio.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.129.01.0037.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A129%3ATOC

 

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