Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/693 della Commissione del 27 aprile 2022 sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)La Repubblica di Vanuatu figura nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 tra i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu si applica dal 28 maggio 2015, data in cui è stato firmato e ha iniziato ad applicarsi a titolo provvisorio l’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (2) («l’accordo»), a norma dell’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo stesso. L’accordo è entrato in vigore il 1o aprile 2017.

(2)Il 3 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/366 (3) sulla sospensione parziale dell’applicazione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu, a norma all’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo. La sospensione dell’applicazione dell’accordo è limitata ai passaporti ordinari rilasciati dal 25 maggio 2015, data a partire dalla quale il numero di domande accolte nell’ambito dei programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu ha iniziato ad aumentare significativamente.

(3)Sebbene la decisione (UE) 2022/366 abbia sospeso l’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu, è altresì necessario prevedere la sospensione a livello del diritto dell’Unione.

(4)A norma dell’articolo 8, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 2018/1806, se la Commissione è in possesso di informazioni concrete e affidabili in merito alle circostanze di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), vale a dire «un rischio accresciuto o una minaccia imminente all’ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri, suffragato da informazioni e dati pertinenti, oggettivi e concreti forniti dalle autorità competenti», essa adotta un atto di esecuzione che sospende temporaneamente e parzialmente l’esenzione dall’obbligo del visto per un periodo di nove mesi.

(5)Con i programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu, attuati dal paese dal 25 maggio 2015, i cittadini di paesi terzi che sarebbero altrimenti soggetti all’obbligo di visto hanno la possibilità di ottenere la cittadinanza di Vanuatu in cambio di investimenti, assicurandosi così l’accesso all’Unione in esenzione dall’obbligo di visto.

(6)Tali programmi non prevedono alcun requisito di residenza effettiva o presenza fisica a Vanuatu per i richiedenti. La procedura di domanda è gestita da agenzie specializzate situate al di fuori di Vanuatu (ad esempio a Dubai, in Thailandia e in Malaysia), grazie alle quali il richiedente non ha bisogno di alcun contatto diretto con le autorità di Vanuatu. La mancanza del requisito di un colloquio in presenza riduce le possibilità per le autorità di Vanuatu di dare una valutazione corretta del richiedente o di confermare le informazioni fornite nella domanda, anche in termini di veridicità e credibilità. I programmi sono normalmente pubblicizzati come un modo per aggirare la procedura di rilascio dei visti Schengen e ottenere un facile accesso all’UE in esenzione dall’obbligo di visto (4). A livello commerciale, l’attrattiva dei programmi di Vanuatu si basa sulle procedure di esame accelerate e sui controlli meno rigorosi sull’origine dei fondi.

(7)Come confermato dalle autorità di Vanuatu, le domande sono trattate in tempi molto brevi (5). Tali tempi brevi di trattamento non consentono un adeguato controllo di sicurezza né lo scambio di informazioni con i paesi di origine o con i paesi di residenza principale pregressa dei richiedenti prima di concedere la cittadinanza. A causa di questi tempi brevi di trattamento e dell’assenza di uno scambio sistematico di informazioni con il paese di origine dei richiedenti, Vanuatu aveva concesso la cittadinanza a persone oggetto di indagini penali, comprese persone che figuravano nelle banche dati dell’Interpol.

(8)La percentuale di domande respinte è estremamente bassa; ciò conferma la valutazione della Commissione in merito alle carenze in materia di sicurezza e alla scarsa affidabilità del processo di controllo. Secondo le informazioni fornite dall’ufficio passaporti di Vanuatu il 14 giugno 2021, fino al marzo 2021 Vanuatu aveva rilasciato oltre 10 500 passaporti in cambio di investimenti nell’ambito dei programmi; alla fine del 2020 le autorità di Vanuatu avevano respinto una sola domanda.

(9)Inoltre, tra i paesi di origine dei richiedenti la cui domanda è stata accolta figurano alcuni che sono generalmente esclusi da altri programmi di cittadinanza, come l’Iran e l’Afghanistan, e altri paesi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata nell’UE, tra cui la Nigeria, lo Yemen, la Siria, il Pakistan e la Libia.

(10)I rischi per la sicurezza sono ulteriormente aggravati dalla legislazione poco rigorosa sulle modifiche del nome. Come confermato dalle autorità di Vanuatu durante la riunione tecnica tenutasi il 15 aprile 2021, i richiedenti che hanno ottenuto la cittadinanza per investitori possono anche chiedere un cambiamento di identità.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.129.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A129%3ATOC

 

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