Regolamento (UE) 2022/681 del Consiglio del 28 aprile 2022 recante modifica del Regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione.

Leggi Ue

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (1) ha fissato, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione.

(2)Il regolamento (UE) 2022/109 ha fissato, per il primo trimestre del 2022, un contingente provvisorio dell’Unione di 4 500 tonnellate per i pescherecci dell’Unione dedite alla pesca del merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque delle Spitzbergen (Svalbard) e nelle acque internazionali del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) della sottozona 1 e della divisione CIEM 2b. Il regolamento (UE) 2022/515 del Consiglio (2) ha prorogato fino al 30 aprile 2022 il periodo di applicazione di tale contingente dell’Unione.

(3)Poiché si sono concluse le discussioni con la Norvegia circa un’intesa politica in relazione alle attività di pesca nelle sottozone CIEM 1 e 2, è opportuno che il Consiglio fissi di conseguenza un contingente dell’Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b per il 2022, al fine di sostiture il contingente provvisorio dell’Unione che scade alla fine del mese di aprile 2022.

(4)I contingenti dovrebbero essere assegnati agli Stati membri conformemente alla decisione 87/277/CEE del Consiglio (3) e alla quota del contingente dell’Unione spettante alla Polonia, con i necessari adeguamenti dovuti al recesso del Regno Unito dall’Unione.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IB del regolamento (UE) 2022/109.

(6)I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2022/109 si applicano dal 1o gennaio 2022. A decorrere da tale data dovrebbero pertanto applicarsi anche le disposizioni riguardanti i limiti di cattura introdotte dal presente regolamento. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione risultano aumentate. Per motivi di urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.126.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A126%3ATOC

 

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