LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 1, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/178 della Commissione (2) prevede che gli Stati membri, i porti marittimi, gli aeroporti e gli operatori di trasporto internazionale espongano manifesti con determinate informazioni concernenti i divieti e le prescrizioni per quanto riguarda l’introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, presso tutti i punti di entrata nell’Unione o su tutti i mezzi di trasporto che si spostano nell’Unione, a beneficio dei passeggeri provenienti da paesi terzi. Più in particolare, l’allegato di tale regolamento di esecuzione definisce un manifesto contenente tali informazioni, comprese informazioni relative ai paesi terzi per cui non è richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione nel territorio dell’Unione di piante, frutti, ortaggi, fiori o sementi.
(2)Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (accordo di recesso), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/2031, nonché gli atti della Commissione che su di esso si fondano, come il regolamento di esecuzione (UE) 2020/178, si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.
(3)Le informazioni contenute nel manifesto di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/178 dovrebbero pertanto essere modificate al fine di includere il Regno Unito (Irlanda del Nord) quale origine per cui non è richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione nel territorio dell’Unione di piante, frutti, ortaggi, fiori o sementi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/178.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/178
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/178 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.125.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A125%3ATOC
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