Decisione (PESC) 2022/668 del Consiglio del 21 aprile 2022 che modifica la Decisione (PESC) 2021/2032 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace.

Leggi Ue

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 19 novembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/2032 (1), che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 40 000 000 EUR («importo di riferimento finanziario») destinato a coprire l’erogazione di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza e forniture alle unità delle forze armate mozambicane che saranno formate dalla missione di formazione dell’UE in Mozambico (EUTM Mozambico).

(2)L’importo di riferimento finanziario è sufficiente per erogare attrezzature non concepite per l’uso letale della forza e forniture di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2021/2032 a cinque delle 11 unità delle forze armate del Mozambico che saranno formate dall’EUTM Mozambico durante il periodo 2021-2023. Per coprire il fabbisogno delle altre sei unità, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere aumentato di 45 000 000 EUR.

(3)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/2032,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2021/2032 è così modificata:

1)all’articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza che agisce come ordinatore e l’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.»;

2)all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 85 000 000 EUR.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.121.01.0044.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A121%3ATOC

 

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