LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 della Commissione, del 6 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.DOMANDA
(1)La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell’India, per quanto riguarda Urja Products Private Limited («il richiedente»), a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base.
(2)La domanda è stata presentata il 23 agosto 2021 dal richiedente, produttore esportatore di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta dell’India («il paese interessato»).
2.PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME
(3)Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dall’India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell’India, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90 (codici TARIC 7019630014, 7019640014, 7019650014, 7019660014 e 7019699014). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.
3.MISURE IN VIGORE
(4)Con il regolamento (UE) n. 791/2011 (3) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese.
(5)Tali misure sono state estese dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 672/2012 (4), (UE) n. 21/2013 (5) e (UE) n. 1371/2013 (6) del Consiglio, modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1711 della Commissione (7), alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, eccetto quelle di prodotti fabbricati da Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd e Pyrotek India Pvt. Ltd.
(6)Tali misure sono state estese dal regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2014 della Commissione (8) alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta leggermente modificati.
(7)Le misure attualmente in vigore sono state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/788 della Commissione (9), che ha concesso un’esenzione a SPG Glass Fibre PVT. Ltd.
4.MOTIVAZIONE DEL RIESAME
(8)Il richiedente ha asserito di non aver esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo di riferimento preso in considerazione nell’inchiesta che ha condotto all’estensione delle misure adottate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013, cioè il periodo compreso tra il 1o aprile 2012 e il 31 marzo 2013 («il periodo dell’inchiesta iniziale»). Il richiedente si era in realtà già manifestato durante l’inchiesta che ha condotto all’estensione delle misure, inchiesta che aveva concluso che «Urja Products non produce il prodotto oggetto dell’inchiesta» (10).
(9)Il richiedente ha altresì fornito elementi di prova del fatto che è un effettivo produttore e ha affermato di non aver eluso le misure in vigore.
(10)Il richiedente ha inoltre sostenuto che, in seguito al periodo dell’inchiesta iniziale, nel 2020 e nel 2021, ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.119.01.0068.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A119%3ATOC
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