Decisione (PESC) 2022/636 del Consiglio del 13 aprile 2022 che modifica la Decisione (PESC) 2022/338.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/338 (1), che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 450 000 000 EUR destinato a coprire la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza.

(2)Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/471 (2), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 aumentando l’importo di riferimento finanziario portandolo a 900 000 000 EUR.

(3)Alla luce dell’aggressione armata da parte della Federazione russa contro l’Ucraina, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 450 000 000 EUR e la durata della misura di assistenza dovrebbe essere prorogata di 24 mesi.

(4)È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:

1)all’articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La durata della misura di assistenza è di 60 mesi dall’adozione della presente decisione.»;

2)all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 1 350 000 000 EUR.»;

3)all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 1 350 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»;

4)all’articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 66 % dell’importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute a decorrere dall’11 marzo 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.117.01.0034.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A117%3ATOC#ntc2-L_2022117IT.01003401-E0002

 

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