Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/632 della Commissione del 13 aprile 2022 che stabilisce misure temporanee per quanto concerne frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione (2) stabilisce misure per quanto concerne i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e 715 Tanaka («i frutti specificati»), originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell’Uruguay, per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione della Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa («l’organismo nocivo specificato»). Tale decisione di esecuzione scade il 31 marzo 2022.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 (3) della Commissione stabilisce, nell’allegato II, parte A, l’elenco dell’Unione degli organismi nocivi da quarantena di cui non è nota la presenza nel territorio dell’Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è finalizzato a impedire l’ingresso, l’insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi nel territorio dell’Unione.

(3)L’organismo nocivo specificato è elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. È inoltre elencato come organismo nocivo prioritario nel regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione (4).

(4)A partire dal 2016, gli Stati membri hanno segnalato varie non conformità dovute alla presenza dell’organismo nocivo specificato nelle importazioni nell’Unione dei frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell’Uruguay. Di conseguenza è necessario mantenere in vigore e aggiornare le misure stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2016/715 per ognuno di tali paesi e, per motivi di chiarezza, disciplinarle in un regolamento.

(5)Inoltre, nel 2021 è stato osservato un numero elevato di non conformità dovute alla presenza dell’organismo nocivo specificato sui frutti specificati originari dello Zimbabwe. Questo numero elevato di non conformità provenienti dallo Zimbabwe indica che le misure stabilite al punto 60 dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 non sono sufficienti a garantire che i frutti specificati provenienti dallo Zimbabwe siano indenni dall’organismo nocivo specificato e che è pertanto necessario includere i frutti specificati originari dello Zimbabwe nell’ambito di applicazione delle misure temporanee contro l’organismo nocivo specificato stabilite nel presente regolamento.

(6)Per garantire una prevenzione più efficace dell’ingresso dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione, e considerando l’esperienza acquisita attraverso l’applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/715, è necessario stabilire misure supplementari per i frutti specificati originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay e dello Zimbabwe.

(7)Tali misure sono necessarie per garantire che i frutti specificati provengano da luoghi e siti di produzione registrati e riconosciuti dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante («NPPO») dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay o dello Zimbabwe. Sono altresì necessarie per garantire che tali frutti siano accompagnati da un codice di tracciabilità che consenta di risalire al sito di produzione, ove necessario a causa del rilevamento dell’organismo nocivo specificato. Tali misure sono altresì necessarie per garantire che i frutti specificati provengano da siti di produzione in cui l’organismo nocivo specificato non è stato rilevato durante la stagione commerciale precedente e quella attuale.

(8)È opportuno che le NPPO dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa, dell’Uruguay o dello Zimbabwe verifichino altresì la corretta applicazione dei trattamenti sul campo, poiché tale approccio si è dimostrato il modo più efficace per garantire l’assenza dell’organismo nocivo specificato nei frutti specificati.

(9)È altresì opportuno che i frutti specificati siano accompagnati da un certificato fitosanitario che comprende la data d’ispezione, il numero di imballaggi provenienti da ciascun sito di produzione e i codici di tracciabilità. È opportuno che gli Stati membri indichino i codici di tracciabilità quando notificano le non conformità nel sistema elettronico per le notifiche.

(10)A seguito della revisione nel 2021 delle prescrizioni in materia di importazione per i frutti specificati originari dell’Argentina, che ha condotto alla modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/715 attraverso la decisione di esecuzione (UE) 2021/682 (5), è opportuno che il campionamento per confermare la corretta applicazione dei prodotti fitosanitari sul campo sia basato sulle non conformità individuate durante le ispezioni sul campo o negli impianti di imballaggio prima dell’esportazione, o all’atto dei controlli eseguiti sulle partite ai posti di controllo frontalieri nell’Unione. Ciò è necessario per garantire che il campionamento sia basato sul rischio.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.117.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A117%3ATOC

 

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