Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/594 della Commissione del 8 aprile 2022 che modifica il Regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione.

EurLex 33

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione (2) istituisce l’elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione.

(2)I vettori aerei certificati dall’Agenzia federale russa del trasporto aereo («FATA») non sono inclusi nell’allegato A o B del regolamento (CE) n. 474/2006, ad eccezione del vettore aereo SKOL Airline LLC, che è stato aggiunto all’allegato A dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2070 della Commissione (3).

(3)Alcuni Stati membri dell’Unione europea («UE») e l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») hanno comunicato alla Commissione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, informazioni che possono essere utili nel contesto dell’aggiornamento di tale elenco. Anche paesi terzi e organizzazioni internazionali hanno trasmesso informazioni utili. Le informazioni fornite sono state debitamente prese in considerazione dalla Commissione nel decidere se fosse opportuno aggiornare l’elenco.

(4)In virtù dell’accordo concluso nel 1999 tra le Bermuda e la Russia sull’attuazione dell’articolo 83 bis della convenzione sull’aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago») per quanto riguarda gli aeromobili del registro delle Bermuda operati da vettori aerei certificati dalla FATA, relativo al trasferimento di una serie di funzioni e doveri di supervisione regolamentare di cui agli annessi 1, 2 e 6 della convenzione di Chicago, il 14 marzo 2022 l’autorità per l’aviazione civile delle Bermuda («BCAA») ha informato la FATA mediante l’avviso generale GEN-01-2022 che i certificati di aeronavigabilità di tutti gli aeromobili a noleggio immatricolati nelle Bermuda e operati da vettori aerei certificati dalla FATA sarebbero stati sospesi con effetto a decorrere dal 12 marzo 2022 alle 23.59 UTC, sulla base della constatazione che il mantenimento dell’aeronavigabilità di tali aeromobili non può più essere garantito.

(5)In virtù dell’accordo concluso nel 2002 tra l’Irlanda e la Russia sull’attuazione dell’articolo 83 bis della convenzione di Chicago per quanto riguarda gli aeromobili del registro irlandese operati da vettori aerei certificati dalla FATA, relativo al trasferimento di una serie di funzioni e doveri di supervisione regolamentare di cui agli annessi 1, 2 e 6 della convenzione di Chicago, il 15 marzo 2022 l’autorità irlandese per l’aviazione («IAA») ha emesso l’avviso aeronautico A.114 con il quale ha reso nota la cessazione della validità di tutti i certificati di aeronavigabilità degli aeromobili operati da vettori aerei certificati dalla FATA, con effetto a decorrere dalla data di tale avviso, sulla base della constatazione che l’aeronavigabilità di tali aeromobili non può più essere garantita.

(6)Nonostante tali decisioni della BCAA e dell’IAA, che agiscono in qualità di autorità competenti degli Stati di immatricolazione, alcuni degli aeromobili in questione continuano ad essere operati da vettori aerei certificati dalla FATA, sia all’interno della Russia che verso determinati altri paesi terzi. Con il bollettino elettronico 2022/12 dell’11 marzo 2022 l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale («ICAO») ha ricordato che tale pratica costituisce una violazione diretta degli articoli 29 e 31 della convenzione di Chicago. In base a tale bollettino elettronico la FATA, nella sua qualità di autorità incaricata di garantire la conformità dei vettori aerei certificati dalla Russia alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, non avrebbe dovuto consentire che tali operazioni avessero luogo. I vettori aerei certificati dalla FATA che operano tali voli con gli aeromobili di cui ai considerando 4 e 5 lo hanno fatto consapevolmente in violazione delle pertinenti norme internazionali di sicurezza, in particolare l’annesso 6, parte I, capitolo 5, norma 5.2.3 dell’ICAO in base alla quale un velivolo è impiegato in conformità a quanto prescritto nel suo certificato di aeronavigabilità e nell’ambito dei limiti operativi approvati contenuti nel manuale di volo, fermo restando che tale certificato di aeronavigabilità è rilasciato dallo Stato di immatricolazione.

(7)A ciò va aggiunto che un alto numero di tali aeromobili è stato iscritto nel registro aeronautico russo senza il consenso dei proprietari e senza la conseguente collaborazione della BCAA o dell’IAA in materia di sicurezza. Come indicato anche nel bollettino elettronico dell’ICAO di cui al considerando 6, tale pratica costituisce una violazione degli articoli 17 e 18 della convenzione di Chicago.

(8)Il 18 marzo 2022 l’ICAO ha pubblicato la lettera agli Stati AN 3/1.1-22/41 in cui ricorda a tutti gli Stati contraenti della convenzione di Chicago le responsabilità e gli obblighi di supervisione derivanti da tale convenzione e dai relativi annessi per quanto attiene all’adeguata esecuzione della supervisione della sicurezza.

(9)Il 18 marzo 2022 la Russia ha annunciato alle Bermuda che avrebbe sospeso l’accordo sull’articolo 83 bis di cui al considerando 4 con effetto immediato. Di conseguenza, in conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dell’aviazione civile, ogni responsabilità in materia di supervisione regolamentare precedentemente trasferita alla Russia in virtù di tale accordo torna a spettare alle Bermuda in quanto Stato di immatricolazione.

(10)In violazione delle norme internazionali di sicurezza applicabili nel settore dell’aviazione civile, la FATA ha conservato le responsabilità in materia di supervisione regolamentare trasferite, di cui ai considerando 4 e 5, e ha assunto senza alcun coordinamento con le Bermuda e l’Irlanda, in quanto Stati di immatricolazione, le funzioni e i doveri di regolamentazione di cui all’annesso 8 della convenzione di Chicago. Non vi sono prove verificabili per concludere che la FATA abbia sviluppato la necessaria capacità di supervisione della sicurezza per adempiere adeguatamente a una responsabilità così estesa in materia di supervisione con un così breve preavviso e su un numero così elevato di aeromobili.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.114.01.0049.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A114%3ATOC

 

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