Regolamento Delegato (UE) 2022/564 della Commissione del 19 novembre 2021 che modifica il Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune.

EurLex

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 (1) e (CE) n. 715/2009, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 347/2013 stabilisce un quadro per l’individuazione, la pianificazione e l’attuazione dei progetti di interesse comune («PIC») necessari a realizzare i nove corridoi geografici strategici prioritari per le infrastrutture energetiche individuati nei settori dell’energia elettrica, del gas e del petrolio e le tre aree prioritarie di rilevanza unionale per le infrastrutture energetiche nel campo delle reti intelligenti, delle autostrade elettriche e delle reti di trasporto del biossido di carbonio.

(2)L’elenco dei PIC è stabilito ogni due anni. L’ultimo elenco è stato stabilito nel 2019 ed è entrato in vigore nel 2020. È pertanto necessario sostituirlo.

(3)I progetti proposti ai fini dell’inserimento nell’elenco unionale sono stati valutati dai gruppi regionali di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 347/2013, i quali hanno confermato che detti progetti soddisfano i criteri di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)I progetti di elenchi regionali dei PIC sono stati concordati dai gruppi regionali in riunioni tecniche. Alla luce degli obiettivi dell’Unione in materia di clima e dell’obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio, il gruppo regionale per il settore del petrolio ha convenuto di non presentare un progetto di elenco dei PIC del proprio settore da includere nell’elenco unionale. In seguito ai pareri formulati il 27 ottobre dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER) circa la coerenza nell’applicazione dei criteri e nell’analisi dei costi-benefici tra le varie regioni, gli organi decisionali dei gruppi regionali hanno adottato gli elenchi regionali il 9 novembre. A norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 347/2013, prima di adottare gli elenchi regionali, tutte le proposte di progetto sono state approvate dagli Stati membri interessati dai progetti stessi.

(5)Le organizzazioni che rappresentano le parti interessate, tra cui produttori, gestori dei sistemi di distribuzione, fornitori, organizzazioni di tutela dei consumatori e dell’ambiente, sono state consultate in merito ai progetti proposti ai fini dell’inserimento nell’elenco unionale.

(6)È opportuno elencare i progetti di interesse comune secondo le priorità strategiche relative alle infrastrutture energetiche transeuropee nell’ordine di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 347/2013.

(7)I progetti di interesse comune dovrebbero essere elencati come progetti a sé stanti o parti di un cluster di vari PIC, in quanto interdipendenti o (potenzialmente) concorrenziali.

(8)L’elenco unionale contiene progetti in fasi di sviluppo diverse, tra cui: fattibilità preliminare, fattibilità, rilascio delle autorizzazioni e costruzione. Per i progetti di interesse comune in una fase iniziale di sviluppo possono essere necessari studi che ne dimostrino la sostenibilità economica e tecnica e la conformità alla legislazione dell’Unione, nella fattispecie la legislazione ambientale. In tale contesto è opportuno identificare, valutare ed evitare o attenuare adeguatamente il potenziale impatto negativo sull’ambiente.

(9)L’inserimento dei progetti nell’elenco unionale non pregiudica l’esito dei pertinenti procedimenti di valutazione d’impatto ambientale e di rilascio delle autorizzazioni.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 347/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.109.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A109%3ATOC

 

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