Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 recante modifica dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE).

EurLex

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma, e l’articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)La recente aggressione militare dell’Ucraina da parte della Federazione russa e il conflitto armato in corso hanno modificato radicalmente la situazione della sicurezza in Europa. In conseguenza di tale aggressione militare, l’Unione, in particolare nelle sue regioni orientali, sta affrontando un imponente afflusso di persone. Tale circostanza costituisce un’ulteriore difficoltà in un periodo in cui le economie degli Stati membri sono ancora in fase di ripresa dall’impatto della pandemia di COVID-19.

(2)Per far fronte alle sfide migratorie gli Stati membri sono già in grado di finanziare un’ampia gamma di investimenti nell’ambito dei programmi della politica di coesione a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale europeo (FSE), così come sulle risorse aggiuntive rese disponibili come assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa (REACT-EU) allo scopo di fornire un sostegno per promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia. Le azioni possono comprendere investimenti nei settori dell’inclusione sociale, della sanità, dell’istruzione, dell’occupazione, dell’abitare e dell’assistenza all’infanzia, anche attraverso investimenti nelle infrastrutture, riqualificazione delle aree urbane degradate, azioni volte a ridurre l’isolamento spaziale ed educativo dei migranti, e creazione di imprese. Gli Stati membri possono reindirizzare le risorse residue dei loro programmi per far fronte a tali sfide migratorie. È inoltre possibile ricorrere al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) per fornire prodotti alimentari e assistenza materiale di base alle persone, tra cui cittadini di paesi terzi, colpite dall’aggressione militare della Federazione russa.

(3)Mentre per le risorse aggiuntive rese disponibili da REACT-EU esistono già varie forme di flessibilità nelle modalità di attuazione, è invece necessario rendere più flessibile il ricorso alle risorse di FESR, FSE e FEAD del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Tenuto conto dell’urgenza di far fronte alle sfide migratorie conseguenti all’aggressione militare dell’Ucraina da parte della Federazione russa, è opportuno prevedere che l’ammissibilità delle spese per le operazioni volte a far fronte a tali sfide decorra dalla data di inizio dell’aggressione militare stessa. È inoltre opportuno aumentare la flessibilità delle modalità di di utilizzo di FESR e FSE per tali operazioni, in modo che i finanziamenti disponibili nei programmi possano essere utilizzati rapidamente, a condizione che l’operazione interessata sia in linea con il programma operativo modificato ove necessario. Tale flessibilità dovrebbe aggiungersi alle possibilità già previste di finanziamento complementare delle operazioni. È altresì opportuno introdurre disposizioni semplificate in materia di rendicontazione riguardo ai dati dei partecipanti a tali operazioni.

(4)Al fine di garantire che le persone interessate possano ricevere assistenza dal FEAD tempestivamente, è opportuno consentire agli Stati membri di modificare alcuni elementi dei programmi operativi sostenuti dal FEAD senza l’adozione di una decisione della Commissione.

(5)Il sostegno fornito dalla politica di coesione dovrebbe essere complementare, in particolare, alle azioni finanziate dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione al fine di massimizzare l’impatto dei finanziamenti disponibili.

(6)Gli Stati membri sono stati colpiti dalle conseguenze della pandemia di COVID-19 come mai prima. L’impatto complessivo di tale pandemia è stato quello di sottoporre a un’elevatissima pressione i bilanci degli Stati membri a causa del forte e improvviso aumento degli investimenti pubblici necessari ai loro sistemi sanitari e ad altri settori dell’economia. Ha inoltre comportato il rischio di interrompere il sostegno fornito agli indigenti. Si è così creata una situazione eccezionale, che è stato necessario affrontare con misure specifiche.

(7)Per far fronte all’impatto dell’epidemia di COVID-19, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 (3) e (UE) n. 1303/2013 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio sono stati modificati dal regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per consentire maggiore flessibilità nell’attuazione dei programmi finanziati dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione («fondi»), nonché dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Tuttavia, poiché i gravi effetti negativi di tale crisi sulle economie e sulle società dell’Unione si sono acuiti, detti due regolamenti sono stati nuovamente modificati dal regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Inoltre, al fine di rispondere all’impatto della crisi COVID-19 sugli indigenti, il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) è stato modificato dal regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) con l’introduzione di misure specifiche per il FEAD volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19. Tali modifiche hanno offerto un supplemento eccezionale di flessibilità per consentire agli Stati membri di concentrarsi sulla risposta necessaria alla crisi senza precedenti, aumentando le possibilità di mobilitare il sostegno inutilizzato dei fondi e semplificando gli obblighi procedurali connessi all’attuazione dei programmi in risposta all’esigenza di una reazione rapida a tale crisi. Una modifica successiva del regolamento (UE) n. 1303/2013, apportata dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), ha reso disponibili imponenti risorse aggiuntive come REACT-EU per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia.

Come elemento dello stesso pacchetto, il regolamento (UE) n. 223/2014 è stato modificato anche dal regolamento (UE) 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) per consentire agli Stati membri di mobilitare dette risorse aggiuntive a favore degli indigenti nel contesto dell’attuazione del FEAD.

(8)Sebbene le forme di flessibilità e le risorse aggiuntive previste per il periodo di programmazione 2014-2020 abbiano aiutato gli Stati membri a rispondere alla crisi e operare per la ripresa, l’emergere di nuove varianti del coronavirus, in particolare la variante Omicron, nonché il diffuso inasprimento delle restrizioni nell’ultimo trimestre del 2021 hanno continuato ad avere gravi effetti negativi sulle economie e sulle società degli Stati membri e hanno ostacolato la normale attuazione dei programmi della politica di coesione e dei programmi sostenuti dal FEAD. La recente aggressione militare da parte della Federazione russa e i conseguenti flussi migratori hanno esacerbato tali effetti e rischiano di compromettere ulteriormente la ripresa economica dell’Unione. In linea con la possibilità prevista dal regolamento (UE) 2020/558, è pertanto necessario prevedere in via eccezionale la proroga di una delle misure introdotte da tale regolamento, vale a dire la possibilità di applicare il tasso di cofinanziamento del 100 % per il periodo contabile 2020-2021 al periodo contabile successivo.

(9)Con l’obiettivo di alleviare l’onere sui bilanci pubblici causato dalla necessità di rispondere alla situazione di crisi, accelerare l’attuazione dei programmi e consentire gli investimenti necessari per la ripresa delle regioni, agli Stati membri dovrebbe pertanto essere data la possibilità eccezionale di applicare il tasso di cofinanziamento del 100 % di un programma che finanziato dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione o dal FEAD anche per il periodo contabile 2021-2022.

(10)Al fine di rispettare i massimali di pagamento del quadro finanziario pluriennale per gli esercizi 2022 e il 2023, è opportuno stabilire per tali esercizi un massimale dei pagamenti risultanti dall’applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % a valere su FESR, Fondo di coesione o FSE. I pagamenti che non possono essere effettuati in seguito all’applicazione di tali massimali dovrebbero essere versati dalla Commissione appena possibile, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, in sede di accettazione dei conti o attraverso pagamenti successivi. Tali pagamenti differiti non dovrebbero ripercuotersi sull’accettazione dei conti né avere altri effetti.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.109.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A109%3ATOC

 

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