LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2)Il benzoato di sodio è stato autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati.
(3)A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, il titolare dell’autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell’autorizzazione del benzoato di sodio per suinetti svezzati e di autorizzazione di un nuovo impiego per i suinetti di altri suidi, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «altri additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento.
(4)Nel parere del 29 settembre 2021 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il benzoato di sodio non ha un’incidenza negativa sulla salute dei suinetti svezzati, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Tale conclusione può essere estesa agli altri suidi in fase di crescita. L’Autorità ha concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato un sensibilizzante della pelle e che la formulazione in polvere dell’additivo presenta un rischio da inalazione. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso, sulla base dei dati relativi all’efficacia precedentemente valutati, che l’additivo può essere efficace nei suinetti svezzati. Le conclusioni sull’efficacia nei suinetti svezzati possono essere estese ad altre specie di suidi in crescita nella corrispondente fase fisiologica. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5)La valutazione del benzoato di sodio dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo per i suinetti svezzati e autorizzarne l’uso per i suinetti di altre specie di suidi nella fase fisiologica corrispondente, come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(6)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione del benzoato di sodio come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione.
(7)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell’autorizzazione.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.106.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A106%3ATOC
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