LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell’Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(4)Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
(5)Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Beith, North Ayrshire, Scozia (Regno Unito) ed è stato confermato il 18 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(6)Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Strichen, Aberdeenshire, Scozia (Regno Unito) ed è stato confermato il 19 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(7)Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Woodbridge, East Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) ed è stato confermato il 20 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(8)Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Hanson, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) e nella contea di Kingsbury, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) e sono stati confermati il 18 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(9)Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella contea di Hutchinson, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) ed è stato confermato il 20 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
(10)Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati nella contea di Butler, nello stato del Nebraska (Stati Uniti), nella contea di Cumberland, nello stato del Maine (Stati Uniti), nella contea di Beadle, nello stato del South Dakota, (Stati Uniti), nella contea già precedentemente colpita di Charles Mix, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) e nella contea di Hanson, nello stato del South Dakota (Stati Uniti) e sono stati confermati il 22 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.105.01.0014.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A105%3ATOC
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