Regolamento Delegato (UE) 2022/518 della Commissione del 13 gennaio 2022 che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati veicoli agricoli e forestali.

Leggi Ue

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 167/2013, per i motori montati sui veicoli agricoli e forestali vigono i limiti di emissione di inquinanti della fase V e le disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)Vista l’interruzione continuata dovuta alla pandemia di COVID-19, con il regolamento (UE) 2021/1068 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stato modificato il regolamento (UE) 2016/1628 per prorogare i termini del 2021 per le macchine mobili non stradali dotate di motori di transizione nell’intervallo di potenza compreso tra 56 kW e 130 kW. Il termine del 30 giugno 2021 per la produzione delle macchine dotate di tali motori è stato prorogato di 6 mesi, mentre il termine del 31 dicembre 2021 per l’immissione sul mercato delle macchine dotate di tali motori è stato prorogato di nove mesi.

(3)L’interruzione continuata della catena di approvvigionamento e della produzione causata dalla pandemia di COVID-19 provoca ancora ritardi nella produzione e nell’immissione sul mercato dei veicoli agricoli e forestali dotati di motori di transizione di potenza compresa tra 56 kW e 130 kW. Al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, garantire la certezza del diritto ed evitare possibili perturbazioni del mercato, è necessario prorogare le disposizioni transitorie del regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione (4) relative a tali categorie di motori.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/985.

(5)Dato che la proroga delle disposizioni transitorie non determinerà ripercussioni ambientali, visto che i motori di transizione in questione sono già stati prodotti, le proroghe dei periodi in questione dovrebbero essere di nove mesi e sei mesi per rispecchiare le proroghe di cui al regolamento (UE) 2016/1628.

(6)Alla luce del fatto che il periodo di transizione previsto all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/985 per determinati motori terminerà il 31 dicembre 2021 e che i costruttori avevano tempo fino al 30 giugno 2021 per produrre veicoli agricoli e forestali dotati di motori di transizione di tali sottocategorie, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2021. Tale disposizione è resa necessaria dal fatto che l’interruzione continuata dovuta alla pandemia di COVID-19 non era prevedibile, come pure dall’esigenza di garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento dei costruttori indipendentemente dal fatto che abbiano prodotto veicoli agricoli e forestali prima o dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 13, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

«Per i motori delle sottocategorie della categoria NRE per i quali la data obbligatoria di applicazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all’immissione sul mercato dei motori di fase V è il 1o gennaio 2020, fatta eccezione per i motori di cui al terzo comma, gli Stati membri autorizzano una proroga di nove mesi del periodo di 24 mesi di cui al primo e secondo comma e una proroga di sei mesi del periodo di 18 mesi di cui al secondo comma.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.104.01.0056.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A104%3ATOC

 

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