Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/511 della Commissione del 30 marzo 2022 che proroga la deroga al Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio.

leggi sanderson

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2)Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3)Una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, per l'uso delle reti a strascico di tipo "volantina" nelle acque territoriali della Slovenia a meno di 50 m di profondità, a una distanza dalla costa compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche era stata concessa per la prima volta con il regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 della Commissione (2) fino al 23 marzo 2017.

(4)Una proroga della deroga è stata concessa fino al 27 marzo 2020 con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2383 della Commissione (3).

(5)Il 28 febbraio 2020 la Commissione ha ricevuto dalla Slovenia la richiesta di prorogare la deroga oltre il 27 marzo 2020. La Slovenia ha presentato un progetto del nuovo piano di gestione e una relazione sulla sorveglianza e l'attuazione del piano di gestione che giustificano la proroga della deroga alla luce dei requisiti del regolamento (CE) n. 1967/2006 e del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). La richiesta riguarda navi aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca, per le quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca e operanti nell'ambito di un piano di gestione aggiornato adottato dalla Slovenia il 18 agosto 2021 (5), conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Tali navi sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(6)Durante la plenaria del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (6), tenutasi tra il 6 e il 10 luglio 2020, sono stati esaminati il piano aggiornato e le condizioni della deroga. Il CSTEP ha concluso che il piano aggiornato è completo e risponde alla maggior parte delle osservazioni che esso aveva precedentemente formulato. Alla luce delle nuove informazioni fornite dalla Slovenia il CSTEP ha concluso che le condizioni per la deroga continuano a essere soddisfatte.

(7)La deroga chiesta dalla Slovenia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(8)In particolare, sussistono vincoli geografici specifici in quanto le acque territoriali della Slovenia non raggiungono in nessun punto una profondità di 50 metri. In assenza di una deroga le reti a strascico di tipo «volantina» potrebbero quindi essere utilizzate solo nelle acque situate a oltre 3 miglia nautiche dalla costa, dove i fondali di pesca sono fortemente limitati da una zona riservata alle rotte marittime commerciali.

(9)Il piano di gestione stabilisce tutte le definizioni pertinenti in relazione all'attività di pesca interessata e garantisce che in futuro non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca esclusivamente a 12 pescherecci specificati che sono già autorizzati a operare dalla Slovenia.

(10)La pesca a strascico con la «volantina», un tipo di pesca multispecifica, non può essere praticata con altri attrezzi ad eccezione della «tartana», più pesante, la quale però potrebbe comportare un maggiore contatto con i fondali marini e maggiori catture di specie demersali, e non interferisce con attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate. Inoltre la pesca a strascico con la «volantina» non ha un impatto significativo sull'ambiente marino, compresi gli habitat protetti, in quanto lo CSTEP ha osservato che essa sfrutta i terreni fangosi, non è praticata su habitat sensibili e i tassi di rigetto sono bassi.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.103.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A103%3ATOC

 

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