Regolamento (UE) 2022/504 della Banca Centrale europea del 25 marzo 2022 che modifica il Regolamento (UE) 2016/445 sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (BCE/2016/4) (BCE/2022/14).

EurLex

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6 e l’articolo 9, paragrafi 1 e 2,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), in particolare l’articolo 400, paragrafo 2, l’articolo 415, paragrafo 3, l’articolo 420, paragrafo 2, l’articolo 428 septdecies, paragrafo 10, l’articolo 420 octodecies, paragrafo 2, l’articolo 428 quaterquadragies, paragrafo 10, l’articolo 428 quinquadragies, paragrafo 2, l’articolo 467, paragrafo 3, l’articolo 468, paragrafo 3 e l’articolo 471, paragrafo 1,

visto il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (3), e in particolare l’articolo 12, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 2, nonché l’articolo 24, paragrafi 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1)La legislazione adottata a partire dall’adozione del regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea (BCE/2016/4) (4) ha introdotto nel diritto dell’Unione talune nuove opzioni e discrezionalità e ha inoltre modificato o soppresso talune opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione che la Banca centrale europea (BCE) esercitava nell’ambito del regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4). Sono pertanto necessari conseguenti emendamenti al regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) per riflettere tali modifiche.

(2)Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4), le esposizioni infragruppo sono esentate dai pertinenti limiti delle grandi esposizioni, a condizione che gli enti creditizi soddisfino determinati criteri. A partire dall’adozione del regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) è aumentato il livello di preoccupazione sotto il profilo prudenziale della BCE sulle prassi contabili degli enti creditizi che coinvolgono soggetti stabiliti in paesi terzi. L'ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) dovrebbe pertanto essere limitato alle esposizioni infragruppo verso soggetti stabiliti nell'Unione.

(3)L'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) dovrebbe essere modificato per consentire che, oltre all'esenzione totale attualmente disponibile, gli enti creditizi che soddisfano i pertinenti criteri osservando un limite quantitativo sul valore delle relative esposizioni possano avvalersi di un’esenzione parziale.

(4)Per quanto riguarda i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, la BCE ritiene necessario introdurre una maggiore flessibilità nella determinazione dei tassi di deflusso ai fini dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione (5). Pertanto, la precisazione di un tasso di deflusso standardizzato del 5 % all’articolo 11 del regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) dovrebbe essere soppressa. È opportuno invece, come avviene nel caso degli altri prodotti e servizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2015/61, che la BCE determini i tassi di deflusso per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, accettando i tassi di deflusso applicati dal relativo ente creditizio oppure fissando un tasso di deflusso più elevato, non superiore al 5 %.

(5)Per sostenere l'obiettivo dell’applicazione coerente dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi, dovrebbe essere stabilita una politica generale per l’individuazione degli indici azionari principali in uno Stato membro o in un paese terzo ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

(6)Con l’introduzione del requisito del coefficiente netto di finanziamento stabile (net stable funding ratio, NSFR) di cui alla parte sei, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti sono abilitate ad esercitare svariate nuove opzioni e discrezionalità relative al requisito del coefficiente netto di finanziamento stabile. Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 2016/445 (BCE/2016/4).

(7)Per supportare il principio della parità di trattamento degli enti creditizi, le opzioni e le discrezionalità relative all'applicazione del requisito del coefficiente netto di finanziamento stabile da parte di enti piccoli e non complessi, come descritto nella parte sei, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbero essere esercitate allo stesso modo delle opzioni e delle discrezionalità corrispondenti relative all'applicazione del requisito del coefficiente netto di finanziamento stabile da parte di altri enti creditizi, come stabilito nella parte sei, titolo IV, capi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(8)Alcuni fattori hanno impedito l’applicazione pratica della discrezionalità di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4), in base alla quale le autorità competenti possono autorizzare gli enti ad applicare un tasso di deflusso del 3 % ai depositi al dettaglio stabili coperti da un sistema di garanzia dei depositi (SGD), previa approvazione della Commissione europea in conformità all’articolo 24, paragrafi 4, e 5. del regolamento delegato (UE) 2015/61. Sono necessari ulteriori riscontri e analisi per dimostrare che i tassi di deflusso dai depositi al dettaglio stabili coperti da un SGD di cui all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 sarebbero inferiori al 3 % in uno sperimentato periodo di stress conforme allo scenario di cui all’articolo 5 del Regolamento delegato (UE) 2015/61. In assenza di tali riscontri e analisi, la politica generale che autorizza l’applicazione di un tasso di deflusso del 3 % dovrebbe essere eliminata dal regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4).

(9)In conformità alla procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha condotto una consultazione pubblica aperta sul presente regolamento.

(10)La decisione del Consiglio di vigilanza della BCE di approvare la proposta di adozione del presente regolamento è stata adottata conformemente all'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.102.01.0011.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A102%3ATOC

 

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