LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
(1)Il 1o ottobre 2021 Azelis Denmark A/S («il richiedente») ha presentato una domanda a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2065/2003, richiedendo una modifica del nome del titolare dell’autorizzazione per il prodotto primario aromatizzante «Scansmoke PB 1110» di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione (2).
(2)Nella domanda il richiedente ha affermato che l’autorizzazione per il prodotto primario aromatizzante di affumicatura «Scansmoke PB 1110» doveva essere trasferita a proFagus GmbH. A sostegno della sua affermazione, il richiedente ha presentato l’accordo di trasferimento da esso concluso con la società proFagus GmbH in relazione al prodotto primario aromatizzante di affumicatura «Scansmoke PB 1110».
(3)La proposta modifica del titolare dell’autorizzazione è di natura puramente amministrativa e pertanto non comporta una nuova valutazione dei prodotti in questione.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013.
(5)Al fine di garantire una transizione agevole, è opportuno prevedere che il prodotto primario aromatizzante di affumicatura «Scansmoke PB 1110», nonché gli aromatizzanti di affumicatura da esso derivati e i prodotti alimentari che lo contengono, che sono conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possano continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati sino ad esaurimento delle scorte esistenti.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013
Nella tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013, la voce relativa al prodotto primario aromatizzante di affumicatura «Scansmoke PB 1110» è così modificata:
1)nella terza riga, «Nome del titolare dell’autorizzazione», la dicitura «Azelis Denmark A/S» è sostituita da «proFagus GmbH»;
2)nella quarta riga, «Indirizzo del titolare dell’autorizzazione», la dicitura «Lundtoftegaardsvej 95, 2800 Lyngby, DANIMARCA» è sostituita da «Uslarer Str. 30, 37194 Bodenfelde, GERMANIA».
Articolo 2
Misure transitorie
Il prodotto primario aromatizzante di affumicatura «Scansmoke PB 1110» di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013, nonché gli aromatizzanti di affumicatura da esso derivati e i prodotti alimentari che contengono il prodotto primario aromatizzante di affumicatura o gli aromatizzanti di affumicatura da esso derivati, prodotti ed etichettati prima del 19 aprile 2022 conformemente alle norme applicabili prima del 19 aprile 2022 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati sino ad esaurimento delle scorte esistenti.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.102.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A102%3ATOC
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