LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)L’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina, in corso dal 24 febbraio 2022, sta avendo ripercussioni negative per gli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura nell’Unione. L’interruzione dei flussi commerciali dei prodotti di base essenziali per questo settore provenienti dalla Russia e dall’Ucraina ha reso improvvisamente ancor più grave l’aumento dei prezzi dei principali fattori produttivi quali l’energia e le materie prime. Gli scambi commerciali tra l’Ucraina e l’Unione sono gravemente compromessi anche dall’indisponibilità dei trasporti, viste le ripercussioni negative dell’aggressione russa sugli aeroporti ucraini e la sospensione di tutte le operazioni di trasporto marittimo commerciale nei porti ucraini. La crisi in corso avrà probabilmente pesanti conseguenze sull’approvvigionamento di cereali, oli vegetali e pesce bianco dall’Ucraina e dalla Russia verso l’Unione e porterà a un forte rincaro dei prezzi dei mangimi per pesci, che andranno a sommarsi ai prezzi già vertiginosi dell’energia, o a una carenza di materie prime essenziali. Tenuto conto del calo di redditività del comparto e dell’impossibilità di compensare l’aumento dei costi dei fattori produttivi, una parte della flotta dell’Unione ha cessato l’attività di pesca. I pescherecci operanti nel Mar Nero, che sono esposti anche alla minaccia di eventuali attività militari, hanno sospeso in via precauzionale la loro attività. L’impatto combinato degli aumenti dei costi e delle carenze di approvvigionamento summenzionati è avvertito anche dai settori dell’allevamento e della trasformazione dei prodotti ittici. Essendo perciò di fronte a una perturbazione significativa dei mercati causata da notevoli aumenti dei costi e da turbative degli scambi, si rende necessaria un’azione efficace ed efficiente.
(2)Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, in tali circostanze il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) può sostenere l’indennizzo degli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per determinati costi che non potrebbero altrimenti beneficiarne, in ragione del loro mancato guadagno o per i costi aggiuntivi, e delle organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca conformemente agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(3)Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1139, il regime di sostegno specifico in caso di simile perturbazione dei mercati è limitato all’obiettivo specifico di promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura e la trasformazione di tali prodotti. Conformemente all’articolo 26, paragrafo 2, secondo comma, il regime di sostegno si applica solo se la Commissione stabilisce che si sta verificando un evento eccezionale che causa tale perturbazione.
(4)È pertanto opportuno stabilire che l’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina costituisce un evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati.
(5)Ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2021/1139, gli indennizzi per i costi aggiuntivi o il mancato guadagno e altri indennizzi forniti a norma di detto regolamento devono essere erogati in una delle forme di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Le metodologie stabilite a tal fine dagli Stati membri devono essere conformi all’articolo 53, paragrafo 3, di quest’ultimo.
(6)Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese sono ammissibili al contributo del FEAMPA se sono state sostenute da un beneficiario e pagate per l’attuazione di operazioni tra la data di presentazione alla Commissione del programma FEAMPA da parte dello Stato membro, o il 1o gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029. È tuttavia opportuno che le spese sostenute a seguito della perturbazione dei mercati causata dal verificarsi dell’evento eccezionale stabilito dalla presente decisione siano ritenute ammissibili al sostegno di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139 a decorrere dal 24 febbraio 2022, data di inizio dell’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina. Poiché gli effetti di tale perturbazione dei mercati potrebbero ripercuotersi sugli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per diversi mesi, è opportuno che le spese siano ritenute ammissibili se sostenute fino al 31 dicembre 2022.
(7)Vista la necessità di attuare rapidamente il sostegno di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1139, l’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina in corso dal 24 febbraio 2022 è considerata evento eccezionale che causa una perturbazione significativa dei mercati.
Articolo 2
Le spese il cui sostegno è autorizzato a seguito della presente decisione sono ammissibili se sostenute tra il 24 febbraio e il 31 dicembre 2022 e pagate fino al 31 dicembre 2029.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.101.01.0045.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A101%3ATOC
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