LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Raschera», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1086/2013 (3).
(2)Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento (4).
(3)In data 19 febbraio 2021 la Commissione ha ricevuto da una persona fisica residente in Italia una lettera di opposizione all'approvazione della modifica. In data 8 novembre 2021 la medesima persona fisica ha quindi inviato una seconda lettera contenente elementi aggiuntivi avverso la modifica.
(4)A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, residenti o stabilite nello Stato membro dal quale è stata presentata la domanda, sono escluse dalla procedura di opposizione in quanto hanno già avuto l'opportunità di partecipare alla procedura nazionale di opposizione a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, del predetto regolamento. Di conseguenza le lettere di opposizione inviate dalla persona fisica residente in Italia sono ritenute inammissibili.
(5)Sulla scorta di quanto esposto, la Commissione ritiene che le modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Raschera» dovrebbero essere approvate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa al nome «Raschera» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.100.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A100%3ATOC
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