Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/478 della Commissione del 24 marzo 2022 relativo al mantenimento di misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione (2) è stato adottato in quanto gli audit della Commissione avevano rilevato carenze nell’attuazione, da parte delle autorità turche competenti, dei controlli ufficiali sulla produzione di molluschi bivalvi destinati all’ingresso nell’Unione e gli Stati membri avevano segnalato partite non conformi di molluschi bivalvi originari della Turchia che non ottemperavano agli standard microbiologici fissati dall’Unione.

(2)Nel corso dell’audit più recente, effettuato dalla Commissione nel settembre 2015, è stato rilevato che persistevano carenze significative nel sistema di controllo per i molluschi bivalvi destinati all’ingresso nell’Unione.

(3)Nel gennaio 2020 le autorità turche competenti hanno fornito informazioni sulle misure correttive avviate per far fronte a tali carenze. Nonostante le iniziali valutazioni favorevoli espresse sulla base della documentazione fornita, a causa delle restrizioni connesse alla pandemia di COVID-19 non è stato possibile effettuare un audit in loco per verificare l’attuazione di dette misure. Fino a quando gli esiti di tale audit non saranno stati valutati positivamente, le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 dovrebbero rimanere in vigore.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 è scaduto il 31 dicembre 2021. Inoltre, dato che la direttiva 97/78/CE del Consiglio (3), che costituisce la base per il suddetto regolamento, non è più applicabile, la base giuridica del regolamento di esecuzione della Commissione dovrebbe essere aggiornata per fare riferimento all’articolo 128 del regolamento (UE) 2017/625.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento si applica ai molluschi bivalvi vivi, refrigerati, congelati e trasformati, originari della Turchia o spediti da tale paese (codici NC: 0307, 1605) e destinati al consumo umano.

Articolo 2

Divieto di ingresso di molluschi bivalvi vivi e refrigerati

Gli Stati membri non consentono l’ingresso nell’Unione di molluschi bivalvi vivi e refrigerati originari della Turchia o spediti da tale paese.

Articolo 3

Misure relative ai molluschi bivalvi congelati e trasformati

1.Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di rilevazione, effettuano controlli sulle partite di molluschi bivalvi congelati e trasformati originari della Turchia o spediti da tale paese secondo quanto disposto al paragrafo 2.

Tali controlli si svolgono presso il posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione delle partite interessate.

2.Gli Stati membri effettuano i controlli necessari al fine di determinare:

a)il livello di contaminazione da Escherichia coli in tutte le partite di molluschi bivalvi congelati;

b)la presenza di biotossine marine in tutte le partite di molluschi bivalvi congelati o trasformati.

3.Le partite soggette ai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 restano sotto la supervisione delle autorità competenti presso il posto di controllo frontaliero in questione fino alla ricezione e alla valutazione degli esiti di tali controlli.

4.Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 emerga che una partita sia presumibilmente nociva alla salute umana, l’autorità competente ne dispone immediatamente il sequestro e la distruzione o la sottopone ad un trattamento speciale, come previsto all’articolo 67 del regolamento (UE) 2017/625 e conformemente all’articolo 71, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.

Articolo 4

Spese

Tutte le spese sostenute dagli Stati membri per l’applicazione del presente regolamento sono a carico dell’operatore, o del suo rappresentante, responsabile della partita nel momento in cui viene presentata al posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione.

Articolo 5

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.098.01.0054.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A098%3ATOC

 

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