LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze azossistrobina, benzovindiflupir, cyantraniliprole, ciflufenamid, flutolanil e proquinazid sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza emamectina gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del medesimo regolamento. L’acido acetico, lo zolfo calcico e la maltodestrina sono inseriti nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell’impiego su «erbe fresche e fiori commestibili», cipolline/cipolle verdi, cipollette e porri di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva benzovindiflupir, sono state presentate due domande di modifica degli LMR vigenti, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(3)Per quanto riguarda il cyantraniliprole, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti per le olive da tavola e le olive da olio, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda il ciflufenamid, una domanda analoga è stata presentata per le more di rovo e i lamponi (rossi e gialli). Per quanto riguarda l’emamectina, una domanda analoga è stata presentata per le pomacee, le albicocche, le ciliegie (dolci), «foglie di spinaci e simili» e «infusioni di erbe da foglie ed erbe». Per quanto riguarda il proquinazid, una domanda analoga è stata presentata per i mirtilli e i mirtilli giganti americani.
(4)Conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, sono state presentate domande relative a tolleranze all’importazione per l’impiego di azossistrobina sui manghi in Brasile e sui frutti di palma in Colombia e per l’impiego di flutolanil sui semi di arachide negli Stati Uniti. I richiedenti hanno affermato che gli impieghi autorizzati di dette sostanze su tali colture in questi paesi determinano residui superiori agli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all’importazione di tali prodotti.
(5)Conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tutte le domande sopracitate sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
(6)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR (2) proposti. L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
(7)Per quanto riguarda l’emamectina nelle «pomacee», l’Autorità ha concluso che i dati presentati erano insufficienti per fissare un nuovo LMR. Per quanto riguarda tutte le altre domande l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(8)L’acido acetico, lo zolfo calcico e la maltodestrina sono stati temporaneamente inclusi nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 in attesa del completamento della loro valutazione ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) o del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). L’Autorità ha valutato tali sostanze e ha concluso che non sono necessari LMR per l’acido acetico, lo zolfo calcico e la maltodestrina e che è pertanto opportuno che tali sostanze siano mantenute in modo permanente nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 (5).
(9)In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le modifiche degli LMR proposte dal presente regolamento sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.098.01.0009.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A098%3ATOC
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