IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 77, paragrafo 2, 79, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2021/1148 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo 2021-2027 è stato adottato il 7 luglio 2021.
(2)Lo scopo del regolamento (UE) 2021/1148 è fornire un quadro per esprimere solidarietà fornendo assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che applicano le disposizioni dell’acquis Schengen sulle frontiere esterne. Esso costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui partecipano i paesi associati.
(3)Il regolamento (UE) 2021/1148 si basa sull’acquis di Schengen e la Danimarca, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha deciso di recepire tale regolamento nel proprio diritto interno. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(4)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(5)Il 1o settembre 2021, il 17 dicembre 2021, l’11 agosto 2021 e il 18 agosto 2021 l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein hanno rispettivamente notificato, la decisione di accettare il contenuto dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti istituito dal regolamento (UE) 2021/1148 e di attuarlo nei rispettivi ordinamenti giuridici interni.
(6)Alla luce dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148, è pertanto opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di accordi internazionali con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari relative all’attuazione del regolamento (UE) 2021/1148 in ciascuno di tali paesi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1.La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per accordi con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari relative all’attuazione in tali paesi del regolamento (UE) 2021/1148.
2.I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum della presente decisione.
Articolo 2
I negoziati sono condotti in consultazione con i consiglieri GAI, organo preparatorio designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. DENORMANDIE
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.090.01.0116.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A090%3ATOC
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