LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).
(2)Le sostanze acido DL-malico, acido citrico, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico e lattato di calcio sono state autorizzate per un periodo illimitato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, in conformità alla direttiva 70/524/CEE. Tali additivi sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, sono state presentate domande di rivalutazione delle sostanze acido DL-malico, acido citrico prodotto da Aspergillus niger DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965), Bacillus smithii (LMG S-27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.
(4)I richiedenti hanno chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «conservanti» o «regolatori dell’acidità». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5)Nel parere del 29 gennaio 2014 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’acido DL-malico non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre concluso che l’additivo è irritante per la pelle, per le mucose e per gli occhi e che l’esposizione per inalazione presenta un rischio. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che la sostanza è efficace come conservante per mangimi.
(6)Nei pareri del 27 gennaio 2015 (4) l’Autorità ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’acido citrico prodotto da Aspergillus niger DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre concluso che l’additivo ha effetti potenzialmente pericolosi per la pelle, per le mucose e per gli occhi e che l’esposizione per inalazione presenta un rischio. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che la sostanza può potenzialmente fungere da regolatore dell’acidità nei mangimi. Tuttavia la sua efficacia come conservante, seppure riconosciuta per gli alimenti, non è stata sufficientemente dimostrata a causa della mancanza di analisi statistiche fornite dal design study.
(7)Benché gli studi forniti non offrano una solida dimostrazione statistica, l’autorizzazione per uso alimentare già concessa all’acido citrico per la stessa funzione è stata considerata un indicatore sufficiente dell’efficacia della sostanza come conservante, alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (5).
(8)Nei suoi pareri del 1o luglio 2014 (6) e dell’8 settembre 2015 (7) l’Autorità ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’acido sorbico e il sorbato di potassio non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre concluso che tali additivi sono irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi. L’Autorità ha inoltre concluso che l’acido sorbico e il sorbato di potassio sono additivi alimentari autorizzati nell’Unione per l’impiego come conservanti. È ragionevole attendersi che l’effetto che hanno sugli alimenti sia osservato nei mangimi, qualora siano utilizzati a concentrazioni comparabili e in condizioni simili.
(9)Nei suoi pareri del 1o febbraio 2012 (8) e del 6 maggio 2021 (9) l’Autorità ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’acido acetico, il diacetato di sodio e l’acetato di calcio non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre concluso che l’acido diluito è considerato irritante, mentre a concentrazioni più elevate è corrosivo e presenta un rischio particolare per gli occhi. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che l’acido acetico, il diacetato di sodio e l’acetato di calcio sono additivi alimentari autorizzati nell’Unione per l’impiego come conservanti. È ragionevole attendersi che l’effetto che hanno sugli alimenti sia osservato nei mangimi, qualora siano utilizzati a concentrazioni comparabili e in condizioni simili.
(10)Nel suo parere del 16 novembre 2011 (10) l’Autorità ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’acido propionico, il propionato di sodio, il propionato di calcio e il propionato di ammonio non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre concluso che l’acido propionico e il propionato di sodio, il propionato di calcio e il propionato di ammonio sono corrosivi per la pelle, per le mucose e per gli occhi. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi. L’Autorità ha inoltre concluso che l’acido propionico, il propionato di sodio, il propionato di calcio e il propionato di ammonio hanno il potenziale per fungere da conservanti nei mangimi.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.085.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A085%3ATOC
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