Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/141 della Commissione del 29 Gennaio 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.367/2014 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 della Commissione (2) stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nonché gli importi disponibili per gli esercizi di bilancio 2014-2020 per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma dell'articolo 10 quater, paragrafo 2 e degli articoli 136, 136 bis e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (3) e dell'articolo 14 e dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(2)Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti notificato dagli Stati membri e di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del suddetto regolamento deve essere reso disponibile come sostegno unionale per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). I massimali nazionali pertinenti sono stati adattati con il regolamento delegato (UE) n. 1378/2014 della Commissione (6).

(3)Conformemente all'articolo 136 bis, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Paesi Bassi e Romania hanno comunicato alla Commissione entro il 1o agosto 2014 la decisione di trasferire una determinata percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui dei pagamenti diretti per gli anni civili 2015-2019 alla programmazione dello sviluppo rurale finanziata dal FEASR, a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013. I massimali nazionali pertinenti sono stati adattati con il regolamento delegato (UE) n. 1378/2014.

(4)A norma dell'articolo 136 bis, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 14, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'Ungheria ha comunicato alla Commissione entro il 1o agosto 2014 la decisione di trasferire ai pagamenti diretti una determinata percentuale dell'importo assegnato al sostegno delle misure che rientrano nella programmazione dello sviluppo rurale finanziate nell'ambito del FEASR nel periodo 2016-2020, a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013. I massimali nazionali pertinenti sono stati adattati con il regolamento delegato (UE) n. 1378/2014.

(5)A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (7), il sottomassimale per le spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti del quadro finanziario pluriennale stabilito nell'allegato I dello stesso regolamento è adattato in base agli adeguamenti tecnici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento in seguito ai trasferimenti tra il FEASR e i pagamenti diretti.

(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 è così modificato:

1)l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), a norma dell'articolo 10 quater, paragrafo 2 e degli articoli 136, 136 bis e 136 ter del regolamento (CE) n. 73/2009, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 14 e dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, figura nell'allegato del presente regolamento.»;

2)l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 Gennaio 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_024_R_0004

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