Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/410 della Commissione del 10 marzo 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 1321/2014.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafi 14 e 15,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, compresi i requisiti per la relativa gestione.

(2)A norma dell’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, in caso di aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza in conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’operatore deve essere responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile che esso opera e deve essere approvato, come parte del suo certificato di operatore aereo, quale impresa per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità (Continuing Airworthiness Management Organisation, «CAMO») a norma dell’allegato V quater (parte CAMO).

(3)Quando i vettori aerei fanno parte del medesimo raggruppamento di imprese, tale requisito crea alcuni ostacoli all’istituzione e all’attuazione di un sistema comune di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di tutti gli aeromobili che sono utilizzati da tale raggruppamento. La mancanza di un tale sistema comune di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità comporta una duplicazione dei compiti, dato che le imprese non traggono benefici dal fatto di avere obiettivi e procedure simili, e impedisce l’interoperabilità a breve termine degli aeromobili tra diversi titolari del certificato di operatore aereo («COA»).

(4)Nel settore si ritiene inoltre che la situazione attuale crei uno svantaggio, dal punto di vista della concorrenza, rispetto ad altri operatori aerei di paesi terzi, che non sono soggetti a tali vincoli giuridici.

(5)Il regolamento (UE) n. 1321/2014 dovrebbe pertanto essere modificato per consentire ai vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 che fanno parte del medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei di stipulare un contratto con una CAMO all’interno di tale raggruppamento ai fini della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili da essi utilizzati.

(6)Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 04/2021 (4) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

1)all’articolo 2 è aggiunta la lettera t) seguente:

«t)“armonizzazione dei sistemi di gestione”, processo coordinato tramite cui i sistemi di gestione di due o più imprese interagiscono e condividono informazioni e metodi per conseguire obiettivi comuni o coerenti di monitoraggio della sicurezza e della conformità.»;

2)l’allegato I (parte M) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

3)l’allegato V quater (parte CAMO) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.084.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A084%3ATOC

 

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